Licenziato per un Colpo di Sonno sul Lavoro: Ottiene Reintegro e Arretrati

Un operaio può essere licenziato per un “colpo di sonno” sul lavoro? La risposta, secondo la Corte d’Appello di Lecce, è no.

Dopo quasi tre anni di battaglia giudiziaria, un operaio di 54 anni è stato reintegrato nel suo posto di lavoro, con il riconoscimento di tutte le mensilità arretrate, tredicesima e Tfr. Una sentenza che riaccende il dibattito su licenziamenti, proporzionalità delle sanzioni e diritti dei lavoratori.

Licenziato per un colpo di sonno

L’operaio, dipendente di un’azienda della provincia di Lecce, era stato licenziato il 10 maggio 2023. L’azienda gli aveva contestato di essersi addormentato durante l’orario di lavoro, ritenendo il comportamento particolarmente grave e potenzialmente pericoloso per la sicurezza.

Fin dall’inizio, però, il lavoratore ha sempre respinto l’accusa, sostenendo che:

  • non vi fossero prove sufficienti;
  • il fatto contestato non giustificasse una sanzione così estrema.

La sentenza: prima licenziato, poi reintegrato

In una prima fase, il tribunale aveva riconosciuto l’illegittimità del licenziamento solo in parte, limitandosi a disporre un risarcimento economico ma non il reintegro. Nessun ritorno in azienda, dunque, nonostante il lavoratore avesse perso il posto e il reddito per un lungo periodo.

La svolta è arrivata in secondo grado. La Corte d’Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha rivalutato la vicenda arrivando a una conclusione netta: il licenziamento è sproporzionato rispetto all’addebito contestato.

Secondo i giudici, la condotta attribuita al lavoratore non giustificava una sanzione espulsiva. Da qui la decisione di applicare la tutela più ampia prevista dal diritto del lavoro:

  • reintegro nel posto di lavoro;
  • pagamento di tutte le mensilità arretrate;
  • riconoscimento di tredicesime e Tfr maturati nel periodo di estromissione.

Cosa prevedono i contratti collettivi in questi casi

La sentenza si inserisce in un quadro normativo ben definito. Tutti i principali CCNL prevedono che comportamenti come:

  • disattenzioni,
  • condotte non dolose,
  • episodi isolati come un addormentamento,

siano puniti con sanzioni conservative, cioè senza perdita del posto di lavoro.

Le misure normalmente previste sono:

  • ammonizione o richiamo scritto;
  • multa o trattenuta sullo stipendio;
  • sospensione temporanea dal lavoro.

Il licenziamento è ammesso solo in caso di recidiva o di comportamenti molto più gravi, tali da compromettere in modo serio e dimostrato la sicurezza o il rapporto fiduciario.

Perché la Corte ha dato ragione al lavoratore

Nel caso specifico, secondo i giudici:

  • mancavano elementi tali da giustificare la massima sanzione;
  • non risultava una recidiva;
  • la reazione dell’azienda è stata ritenuta eccessiva e non proporzionata.

Il principio affermato è chiaro: la punizione deve essere adeguata al fatto contestato. La decisione della Corte d’Appello ribadisce quindi un principio fondamentale del diritto del lavoro: non tutto può portare al licenziamento, soprattutto quando esistono strumenti sanzionatori meno invasivi.

Una pronuncia che può diventare un riferimento per chi si trova ad affrontare licenziamenti disciplinari ritenuti eccessivi, ricordando che la tutela del lavoro passa anche dal rispetto delle regole di proporzionalità.