Il mondo del lavoro cambia passo in tema di sicurezza: con il D.L. n. 159/2025, convertito nella L. n. 198/2025, i lavoratori impegnati in mansioni ad alto rischio possono essere sottoposti a test anti alcol e droghe se il medico competente ritiene che ci siano motivi fondati.
Lo chiarisce anche la circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, che ribadisce come queste verifiche non siano arbitrarie, ma mirate a prevenire incidenti e garantire la sicurezza di chi opera in settori delicati.
In quali casi si possono fare i test anti-droga
Secondo la normativa, il medico competente può sottoporre un lavoratore a visita medica prima o durante il turno, ma solo se esiste un “fondato sospetto” di assunzione di alcol o sostanze stupefacenti o psicotrope.
All’articolo 17, comma 1, il decreto precisa:
“Rientra nell’alveo della sorveglianza sanitaria la visita medica, effettuata prima o durante il turno lavorativo, in presenza di ragionevole motivo di ritenere che il lavoratore si trovi sotto l’effetto conseguente all’uso di alcol o di sostanze stupefacenti o psicotrope, finalizzata alla verifica che il lavoratore non si trovi sotto effetto delle predette sostanze, per le attività lavorative ad elevato rischio infortuni individuate ai sensi dell’articolo 15 della legge 30 marzo 2001, n. 125, e dell’articolo 125 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309…”
Il fondato sospetto non è lasciato al caso. Può derivare:
- da comportamenti anomali (alterazioni dell’equilibrio, linguaggio confuso, sonnolenza),
- errori gravi ripetuti,
- incidenti sul lavoro senza causa tecnica,
- oppure segnalazioni motivate da colleghi o preposti.
Chi è coinvolto: mansioni a rischio
I controlli riguardano solo le attività lavorative ad alto rischio, dove una condizione alterata del lavoratore può provocare incidenti gravi o mettere in pericolo terzi.
Tra queste rientrano:
- Trasporti: autisti di autobus, taxi, TIR, corrieri; macchinisti ferroviari; piloti e personale di volo.
- Lavori in quota o con macchinari pericolosi: operatori di gru, escavatori, carrelli elevatori, lavoratori edili su tetti o impalcature, addetti a linee automatizzate ad alto rischio.
- Sanità e assistenza: medici, infermieri, operatori socio-sanitari, personale che gestisce farmaci o apparecchiature critiche.
- Industria chimica, energetica e manifatturiera: addetti a impianti a pressione, centrali elettriche, reattori, lavoratori esposti a rischio di incendio, esplosione o contaminazione.
- Sicurezza e vigilanza: vigili del fuoco, polizia locale, guardie giurate, personale addetto alla sicurezza di impianti critici.
In pratica, sono coinvolte tutte le categorie in cui un alterato stato psicofisico può avere conseguenze gravi o irreversibili.
Test non casuali: regole e accordi in arrivo
La normativa richiede la presenza di “ragionevole motivo” per effettuare i test. Per chiarire tutti i dettagli operativi, è previsto un Accordo Stato-Regioni entro il 31 dicembre 2026, che definirà modalità e condizioni precise per l’accertamento di tossicodipendenza e alcol dipendenza.
Fino ad allora, i controlli si basano sul buon senso del medico competente, che valuta segnali concreti e comportamenti anomali del lavoratore, nel rispetto delle leggi vigenti.




