Colf e Badanti, la NASpI Spetta Anche in Caso di Dimissioni. INPS Condannato a Pagare

Colf

Una sentenza del Tribunale di Pavia potrebbe cambiare l’interpretazione delle tutele per colf e badanti. Il giudice ha infatti riconosciuto il diritto alla Naspi a una lavoratrice domestica che si era dimessa entro il primo anno di vita della figlia. Una decisione importante perché, fino a oggi, l’Inps tendeva a negare l’indennità di disoccupazione in casi simili sostenendo che le lavoratrici domestiche non rientrassero nelle stesse tutele previste per le altre lavoratrici madri.

La vicenda dimostra come anche nel lavoro domestico possano trovare applicazione principi generali di tutela della maternità e di protezione del reddito, spesso messi in discussione da interpretazioni restrittive.

Il caso della lavoratrice domestica

La protagonista della vicenda è una collaboratrice domestica che si era dimessa dal lavoro entro il primo anno di vita della figlia. La decisione era stata presa per esigenze familiari e per occuparsi della neonata e degli altri due figli.

Dopo le dimissioni la lavoratrice aveva presentato domanda di Naspi. L’Inps però aveva respinto la richiesta sostenendo che, per colf e badanti, non si applicassero le tutele previste per le lavoratrici madri che si dimettono durante il periodo protetto.

La donna si è quindi rivolta al patronato Inca Cgil di Pavia, che ha seguito il ricorso giudiziario contro l’Istituto previdenziale.

Le norme sulla maternità e le dimissioni

Il riferimento normativo è il decreto legislativo n. 151 del 2001, il Testo unico sulla maternità e paternità.

In particolare:

  • l’articolo 54 tutela il posto di lavoro delle lavoratrici madri;
  • l’articolo 55 stabilisce che le dimissioni presentate entro il primo anno di vita del bambino sono considerate come cessazione involontaria del rapporto.

Questa qualificazione è fondamentale perché consente di accedere alla Naspi in quanto – importante ribadirlo – il trattamento di disoccupazione spetta solo in caso di dimissioni involontarie. E in questo caso la legge fa rientrare le dimissioni entro il primo anno di vita del figlio come “involontarie”.

L’Inps aveva però sostenuto che l’articolo 62 del decreto, dedicato al lavoro domestico, non estenderebbe automaticamente queste tutele a colf e badanti.

La decisione del Tribunale di Pavia

Il Tribunale di Pavia ha respinto questa interpretazione. Secondo il giudice escludere le lavoratrici domestiche da queste garanzie determinerebbe una disparità di trattamento ingiustificata.

La sentenza afferma che le dimissioni presentate nel primo anno di vita del bambino devono dare diritto anche alle lavoratrici domestiche alle indennità previste nei casi di cessazione del rapporto durante il periodo protetto (primo anno di vita del bambino).

Per questo l’Inps è stato condannato a pagare la Naspi alla lavoratrice a partire dalla data della domanda e fino al nuovo impiego.

Da ora in avanti i domestici avranno la NASpI in caso di dimissioni?

Il caso riaccende l’attenzione su un problema più ampio. I lavoratori domestici sono spesso esclusi da tutele lavoristiche di ogni tipo oppure, se non esclusi, subiscono talvolta interpretazioni restrittive.

Colf e badanti sono tra i lavoratori più esposti a lacune normative e a prassi amministrative rigide. In questo caso, secondo il patronato Inca Cgil, l’Inps si sarebbe lasciato “prendere la mano” da una lettura eccessivamente limitativa della legge.

La decisione del tribunale ricorda invece che la maternità deve essere tutelata senza distinzioni tra lavoratrici. Anche nel lavoro domestico. Da ora in avanti Colf e Badanti potranno accedere alla NASpI senza intoppi in caso di dimissioni? Non proprio, la sentenza di primo grado non spingerà di certo Inps a cambiare orientamento in maniera strutturale. Ma di certo la scelta del Giudice costituisce un primo importante passo verso il riconoscimento di una tutela per le mamme “domestiche” dimissionarie, che da ora in avanti non potrà essere ignorato.