Chi riceve la NASpI deve accettare alcune offerte di lavoro per non perdere il sussidio. Ma cosa succede se il lavoro è troppo lontano da casa? E cosa accade se è invece l’azienda a trasferire la sede molto distante dal lavoratore?
La distanza tra casa e lavoro è uno degli elementi chiave per stabilire quando un’offerta è “congrua” e quindi obbligatoria da accettare. Allo stesso tempo, può diventare il motivo per cui il lavoratore può dimettersi per giusta causa e ottenere comunque la NASpI.
Le regole sono fissate dalla normativa sulle politiche attive e dalle indicazioni dell’INPS: ecco quali sono le distanze che fanno perdere o ottenere l’indennità di disoccupazione.
Offerta di lavoro congrua: quando bisogna accettarla per non perdere la NASpI
Chi percepisce la NASpI deve partecipare alle politiche attive del lavoro e accettare le offerte considerate congrue. Un’offerta è definita congrua quando rispetta alcuni requisiti relativi a:
- competenze e profilo professionale del lavoratore,
- livello retributivo previsto dal contratto collettivo,
- tipologia di contratto e orario,
- distanza tra casa e luogo di lavoro.
Il principio è che il lavoro proposto deve essere ragionevolmente compatibile con la situazione del disoccupato. Se l’offerta rispetta questi criteri, il rifiuto può comportare la perdita dell’indennità.
A quanti chilometri deve trovarsi il lavoro per essere obbligatorio
La normativa stabilisce limiti precisi sulla distanza. Un’offerta di lavoro è considerata congrua quando la sede:
- si trova entro 50 km dalla residenza del lavoratore,
- oppure è raggiungibile in non più di 80 minuti con i mezzi pubblici.
Se il lavoratore è disoccupato da molto tempo, i limiti diventano più ampi. Dopo oltre 12 mesi di disoccupazione, la proposta può essere considerata congrua anche se:
- la distanza arriva fino a 80 km, oppure
- il tempo di viaggio è fino a 100 minuti con i mezzi pubblici.
In questi casi il rifiuto dell’offerta può far perdere la NASpI.
Quante offerte di lavoro si possono rifiutare
Il sistema delle politiche attive prevede che il disoccupato collabori con i centri per l’impiego. In linea generale:
- il rifiuto di offerte di lavoro congrue comporta la decadenza dalla NASpI,
- la stessa conseguenza può scattare se il lavoratore non partecipa alle iniziative di formazione o ai colloqui previsti dal patto di servizio.
Il rifiuto è invece giustificato se esistono motivi documentabili, ad esempio:
- malattia o infortunio,
- gravidanza nei periodi di astensione,
- gravi motivi familiari,
- cause di forza maggiore o impedimenti oggettivi.
Se queste condizioni non esistono oppure se quelle presentate dal percettore della NASpI non vengono ritenute valide, il rifiuto dell’offerta congrua può portare alla revoca immediata del sussidio.
Quando la distanza consente di rifiutare il lavoro senza perdere la NASpI
Ma anche una distanza troppo ampia permette di rifiutare un impiego. Infatti, se la proposta riguarda un lavoro che:
- supera i 50 km di distanza, oppure
- richiede oltre 80 minuti di viaggio con i mezzi pubblici,
l’offerta non è considerata congrua (salvo, come detto sopra, il caso di disoccupazione superiore a 12 mesi). In questa situazione il lavoratore può rifiutarla senza perdere la NASpI, perché la proposta non rispetta i criteri previsti dalla normativa.
Trasferimento dell’azienda: quando si può dare le dimissioni per giusta causa
Le regole sulla distanza valgono anche quando è il datore di lavoro a spostare la sede.
Se l’azienda trasferisce il lavoratore in una sede molto lontana, quest’ultimo può rifiutare il trasferimento e risolvere il rapporto di lavoro senza perdere il diritto alla NASpI. Secondo le indicazioni dell’INPS, il caso tipico riguarda il trasferimento:
- oltre 50 km dalla residenza del lavoratore, oppure
- in un luogo raggiungibile in più di 80 minuti con i mezzi pubblici.
In queste situazioni il rifiuto può portare a una risoluzione consensuale o dimissioni per giusta causa, che non precludono l’accesso alla NASpI.
Dimissioni per giusta causa e diritto alla NASpI
In generale, chi si dimette volontariamente non ha diritto alla NASpI. Tuttavia, oltre al trasferimento in un’altra sede, esistono anche altre eccezioni previste dalla legge, tra cui:
- mancato pagamento della retribuzione,
- molestie o comportamenti gravi del datore di lavoro,
- modifiche peggiorative delle condizioni contrattuali,
- trasferimento del lavoratore in altra sede senza valide ragioni organizzative.
In questi casi le dimissioni sono considerate per giusta causa e quindi la cessazione del rapporto non è considerata volontaria ai fini della disoccupazione.
Per questo motivo il lavoratore può comunque richiedere l’indennità NASpI, purché siano presenti gli altri requisiti contributivi previsti dalla normativa.




