Congedo Parentale e Malattia dei Figli, dal 2026 Nuove Regole: Limite Esteso a 14 Anni

Famiglia figli

La legge n. 199 del 30 dicembre 2025 introduce modifiche rilevanti alla disciplina del congedo parentale e dei permessi per malattia del figlio. I commi 219 e 220 intervengono sul Testo unico maternità e paternità (D.Lgs. 151/2001) con l’obiettivo di rafforzare la conciliazione tra lavoro e famiglia e sostenere la continuità occupazionale, in particolare delle lavoratrici.

Le novità entrano in vigore dal 1° gennaio 2026 e riguardano soprattutto l’età entro cui i genitori possono utilizzare alcuni istituti di tutela.

Congedo parentale utilizzabile fino ai 14 anni

La modifica principale riguarda il congedo parentale. Dal 2026 il diritto può essere esercitato fino al compimento dei 14 anni di vita del figlio, mentre la normativa precedente fissava il limite a 12 anni.

La durata complessiva del congedo non cambia. Il limite resta 10 mesi complessivi tra i genitori, che possono diventare 11 mesi se il padre utilizza almeno tre mesi di congedo.

Resta invariato anche il sistema delle indennità previsto dall’articolo 34 del D.Lgs. 151/2001, modificato dalle leggi di bilancio degli ultimi anni. In particolare:

  • tre mesi complessivi di congedo parentale sono indennizzati all’80% della retribuzione, se fruiti entro i primi 6 anni di vita del figlio;
  • ulteriori sei mesi complessivi sono indennizzati al 30% della retribuzione;
  • eventuali periodi ulteriori possono essere fruiti senza indennità, salvo specifiche condizioni di reddito.

L’estensione a 14 anni riguarda quindi solo il periodo entro cui i mesi di congedo possono essere utilizzati, ma non modifica le percentuali di indennità.

L’aumento del limite di età si applica anche al congedo parentale per genitori di figli con disabilità grave, che resta però soggetto al limite massimo complessivo di tre anni di astensione dal lavoro.

Nuove regole per adozioni e affidamenti

La legge modifica anche la disciplina per adozioni e affidamenti. Dal 2026 il congedo parentale spetta indipendentemente dall’età del minore al momento dell’ingresso in famiglia.

Il congedo può essere utilizzato entro 14 anni dall’ingresso del minore nel nucleo familiare e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.

Permessi per malattia del figlio

Il comma 220 interviene anche sui permessi per malattia del figlio. L’età del minore per cui è possibile usufruire del congedo passa da 8 a 14 anni.

Inoltre aumenta il numero massimo di giorni di assenza: ciascun genitore potrà utilizzare fino a 10 giorni lavorativi all’anno per ogni figlio tra i 3 e i 14 anni, rispetto ai precedenti 5 giorni annui.

Questi permessi restano non retribuiti, ma garantiscono la conservazione del posto di lavoro nei limiti previsti dalla normativa.