Buste Paga negli Appalti: il Superminimo Non Basta per Garantire la Parità Salariale

Negli appalti pubblici il superminimo individuale non può essere utilizzato per colmare le differenze retributive tra contratti collettivi diversi. Lo ha stabilito il Tar Emilia-Romagna con la sentenza n. 325/2026, intervenendo su una gara in cui l’impresa affidataria applicava un contratto collettivo differente rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante.

L’azienda aveva cercato di compensare la distanza tra i minimi tabellari dei due contratti impegnandosi a riconoscere ai lavoratori superminimi individuali non assorbibili per tutta la durata dell’appalto. Secondo i giudici amministrativi, però, questa soluzione non è sufficiente a garantire l’equivalenza delle tutele retributive.

Il principio dell’equivalenza tra contratti collettivi

Nel motivare la decisione, il Tar ha richiamato l’articolo 11 del Dlgs 36/2023, che disciplina il tema dei contratti collettivi negli appalti pubblici. La norma ha l’obiettivo di bilanciare due esigenze: da una parte la tutela dei lavoratori, dall’altra la libertà imprenditoriale e sindacale.

Questo significa che non è possibile imporre all’impresa di applicare necessariamente il contratto collettivo indicato nel bando di gara. Tuttavia l’operatore economico deve comunque garantire ai dipendenti un livello complessivo di tutele equivalente.

Secondo il Tar, il confronto deve avvenire esclusivamente tra i contratti collettivi, e non attraverso elementi esterni o integrazioni decise unilateralmente dal datore di lavoro.

Perché il superminimo non è considerato sufficiente

Il punto centrale della sentenza riguarda proprio la natura del superminimo. I giudici ricordano che si tratta di una voce retributiva di origine individuale, concordata tra azienda e lavoratore e non prevista come elemento obbligatorio dal contratto collettivo.

Per questo motivo il superminimo rappresenta un’integrazione dello stipendio rispetto ai minimi tabellari, ma non può essere utilizzato come parametro per dimostrare l’equivalenza tra due Ccnl.

Sulla base di questo principio il Tar ha annullato la procedura di gara e dichiarato inefficace il contratto stipulato.

Il confronto con l’orientamento dell’Anac

La decisione del tribunale amministrativo si colloca in parte in contrasto con l’orientamento espresso dall’Anac nella relazione al bando tipo 1/2023, aggiornata dopo il correttivo al Codice degli appalti.

Secondo l’Autorità anticorruzione, infatti, un operatore che applica un contratto collettivo diverso potrebbe impegnarsi a garantire tutele economiche e normative equivalenti a quelle previste dal Ccnl indicato nel bando.

In questa logica il superminimo è spesso utilizzato proprio come strumento per armonizzare il trattamento economico dei lavoratori.

La sentenza del Tar, però, lascia aperta un’altra questione: se questa armonizzazione possa essere realizzata attraverso accordi collettivi aziendali o di prossimità, cioè tramite una fonte contrattuale collettiva e non con integrazioni individuali.