Una recente decisione della Corte di Cassazione interviene su un tema spesso oggetto di discussione tra dipendenti pubblici e amministrazioni: l’erogazione della mensa o dei buoni pasto negli enti locali. Con la sentenza n. 5477 dell’11 marzo 2026, la Sezione Lavoro ha stabilito che gli enti appartenenti al comparto Funzioni Locali non sono obbligati ad attivare un servizio mensa né a riconoscere automaticamente ai dipendenti i ticket sostitutivi.
La pronuncia chiarisce quindi che non esiste un diritto generalizzato dei lavoratori a ricevere il buono pasto se l’amministrazione non ha previsto questo servizio.
Cosa stabilisce la sentenza della Cassazione
Secondo la Corte, la disciplina contrattuale non attribuisce ai dipendenti un diritto automatico a usufruire della mensa o del ticket sostitutivo. Se il contratto collettivo avesse voluto garantire sempre una delle due prestazioni, avrebbe dovuto prevederlo in modo esplicito.
La Cassazione evidenzia invece che la normativa contrattuale è costruita in modo diverso: la possibilità di attivare la mensa o di erogare i buoni pasto è subordinata alla disponibilità delle risorse finanziarie dell’ente.
Questo elemento dimostra che la prestazione non ha carattere obbligatorio, ma dipende dalle scelte organizzative e dalla situazione economica delle singole amministrazioni locali.
Il riferimento al nuovo contratto delle Funzioni Locali
Nel ragionamento della Corte assume un ruolo centrale anche il CCNL Funzioni Locali del 23 febbraio 2026, in particolare l’articolo 27.
Il comma 7 stabilisce che il valore del buono pasto sostitutivo deve corrispondere alla stessa somma che l’ente sosterrebbe per ogni pasto erogato tramite mensa.
Lo stesso articolo precisa inoltre che il dipendente partecipa al costo del pasto versando un terzo del prezzo unitario, calcolato in modo diverso a seconda che il servizio sia gestito da una società esterna oppure direttamente dall’amministrazione.
Art. 27 – Servizio mensa e buono pasto
Ecco cosa prevede l’articolo in questione:
- Gli enti, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, possono istituire un servizio di mensa destinato al personale dipendente.
- Il servizio di mensa è finalizzato a garantire ai lavoratori la possibilità di consumare il pasto nelle giornate di effettiva presenza in servizio, quando l’orario di lavoro prevede una pausa per la consumazione del pasto.
- In alternativa alla mensa aziendale, gli enti possono attribuire ai dipendenti un buono pasto sostitutivo del servizio di mensa.
- Il costo del pasto è a carico dell’ente e del dipendente secondo le modalità previste dal presente articolo. Il dipendente è tenuto a corrispondere, per ogni pasto, una quota pari ad un terzo del costo unitario risultante dalla convenzione, qualora il servizio sia affidato a soggetti esterni.
- Qualora la mensa sia gestita direttamente dall’ente, il dipendente è tenuto a versare un importo pari ad un terzo del costo dei generi alimentari e del personale impiegato nel servizio.
- Il servizio mensa o il buono pasto sostitutivo possono essere riconosciuti nei giorni di effettiva presenza in servizio e nel rispetto delle condizioni stabilite dall’ente in relazione alla propria organizzazione del lavoro.
- Il costo del buono pasto sostitutivo del servizio di mensa è pari alla somma che l’ente sarebbe tenuto a sostenere per ciascun pasto, ai sensi del comma 4, fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni di legge.
La decisione finale della Corte
Proprio la presenza di queste regole sui costi, insieme al riferimento alle risorse disponibili, porta la Cassazione a una conclusione precisa.
Le disposizioni contrattuali non creano un diritto diretto per i lavoratori né all’istituzione della mensa né alla concessione dei buoni pasto. La scelta di attivare questi servizi resta quindi affidata alle decisioni dei singoli enti locali, che devono valutarne la sostenibilità economica.




