La mobilità docenti e ATA è una procedura attesa ogni anno da migliaia di insegnanti che intendono modificare la propria sede o il proprio percorso professionale.
Anche per l’anno scolastico 2026/27 riguarda diverse possibilità: trasferimento territoriale, passaggio di classe di concorso, cambio di grado di istruzione (mobilità professionale) e passaggio da posto di sostegno a posto comune.
Pubblicata l’Ordinanza ministeriale che definisce nel dettaglio tempistiche e modalità di presentazione delle istanze. Al via le domande dal 16 marzo fino al 2 aprile 2026 per i docenti, dal 23 marzo al 13 aprile 2026 per il personale ATA.
Per questa tornata, la procedura risulta più snella grazie all’utilizzo del Fascicolo digitale del personale scolastico, che dovrebbe semplificare l’inserimento dei dati e della documentazione.
Chi può presentare domanda
Possono partecipare alla mobilità docenti e ATA 2026/27 diversi gruppi, a condizione che abbiano maturato i requisiti previsti.
Rientrano tra coloro che possono presentare istanza:
- i docenti titolari nella stessa scuola, classe di concorso e tipologia di posto da oltre tre anni;
- i docenti trasferiti da meno di un triennio ma soddisfatti su una preferenza sintetica (come comune, distretto o provincia);
- i docenti immessi in ruolo dall’anno scolastico 2023/24 o precedenti. In particolare, chi è stato assunto nel 2023/24 si trova nel 2025/26 al terzo anno di permanenza nella scuola di titolarità e può quindi presentare domanda per il 2026/27;
- i docenti soggetti a vincolo triennale ma rientranti in una delle deroghe previste dall’articolo 13 del CCNI, secondo le condizioni stabilite dal contratto;
- i docenti dichiarati soprannumerari o in situazione di esubero provinciale;
- coloro che sono stati trasferiti d’ufficio o con domanda condizionata, anche nel caso in cui abbiano ottenuto una delle preferenze espresse.
Chi non può fare domanda
Non tutti i docenti possono accedere alla mobilità. Restano esclusi:
- gli insegnanti che hanno ottenuto un trasferimento volontario da meno di tre anni e sono stati soddisfatti su una preferenza analitica, cioè una scuola specifica;
- i docenti neoassunti a tempo indeterminato, che devono permanere nella scuola di assegnazione – nello stesso tipo di posto e classe di concorso – per almeno tre anni, compreso l’anno di prova;
- i docenti assunti con contratto a tempo determinato ai sensi del D.L. 44/2023, che potranno presentare domanda solo dopo aver svolto tre anni effettivi di servizio nella scuola in cui hanno effettuato il percorso annuale di formazione e prova.
Le deroghe al vincolo triennale
Il vincolo di permanenza non si applica in presenza di specifiche condizioni personali e familiari. Possono quindi presentare domanda, anche se soggetti a vincolo, i docenti che rientrano nelle situazioni di precedenza previste dal contratto.
Tra le principali deroghe figurano:
- genitori di figli minori di 16 anni (compresi i casi di adozione o affidamento, entro sedici anni dall’ingresso in famiglia e comunque non oltre la maggiore età);
- docenti che si trovano nelle condizioni previste dagli articoli 21 e 33 della legge 104/1992;
- coloro che usufruiscono dei permessi previsti dall’articolo 42 del D.Lgs. 151/2001 per assistere familiari con disabilità grave, secondo le diverse casistiche di parentela previste dalla norma;
- coniuge o figlio di invalido civile ai sensi della legge 118/1971;
- figli di genitore ultrasessantacinquenne che compia 65 anni nell’anno di presentazione della domanda.
Le deroghe consentono quindi di superare il blocco triennale in presenza di esigenze documentate e tutelate dalla normativa.




