Dare le Dimissioni per ottenere l’Assegno di Inclusione. Ecco cosa sapere

Adi

C’è chi valuta una scelta precisa: dimettersi volontariamente dal lavoro, sapendo di non poter accedere alla NASpI, e puntare direttamente sull’Assegno di Inclusione. Il tema è concreto e riguarda molti lavoratori.

La normativa, infatti, non vieta in modo esplicito questa possibilità, ma stabilisce condizioni precise che devono essere rispettate durante tutta la percezione del beneficio.

Perché la NASpI non spetta con le dimissioni

La differenza di partenza è chiara. La NASpI è riconosciuta solo nei casi di perdita involontaria del lavoro. Di conseguenza, chi si dimette volontariamente non può ottenerla, salvo ipotesi di giusta causa.

Proprio questo meccanismo spinge alcuni lavoratori a valutare direttamente l’accesso all’ADI, che ha una struttura diversa e non è legato alla causa della cessazione del rapporto di lavoro.

ADI e normativa: dimissioni possibili ma con obblighi

Il Decreto-legge 48/2023, la normativa che ha introdotto l’Assegno di Inclusione, non prevede un divieto per chi si dimette. Tuttavia introduce un principio centrale: durante la percezione dell’ADI è obbligatorio mantenere un comportamento attivo verso il lavoro. Questo significa aderire ai percorsi di attivazione, partecipare alle politiche attive e rendersi disponibili a offerte congrue. In questo contesto, la scelta di dimettersi viene valutata all’interno degli obblighi previsti e può avere rilievo nei controlli legati al rispetto degli impegni.

ISEE 2026 e importo: come si calcola l’assegno

Accanto agli obblighi, resta determinante il requisito economico. Anche nel 2026 l’accesso all’ADI dipenderà dal rispetto della soglia ISEE prevista (10.140 euro). L’importo non è fisso ma varia in base al reddito familiare. Il meccanismo è quello dell’integrazione: l’INPS riconosce una somma che porta il reddito del nucleo fino a 6.500 euro annui, con eventuali maggiorazioni legate alla scala di equivalenza in presenza di componenti fragili (minori, disabili, anziani) e l’eventuale canone di affito.