“Lascio il Lavoro e Chiedo la NASpI”: l’Errore che Può Costarti Soldi

Molti lavoratori pensano che, trovando un accordo con il datore di lavoro per chiudere il rapporto, sia comunque possibile ottenere la NASpI. In fondo, se si perde il lavoro, dovrebbe spettare l’indennità. Ma non è sempre così. Anzi, in alcuni casi il rischio è ancora più serio: dover restituire tutto dopo i controlli.

Ecco cosa sta succedendo e perché è importante non sbagliare.

NASpI e dimissioni: quando non spetta

La NASpI è un’indennità pensata per chi perde il lavoro in modo involontario. Spetta, per esempio, al termine del contratto non rinnovato. Non ne ha diritto, invece, il lavoratore che:

  • rassegna le dimissioni volontarie,
  • trova un accordo con il datore (risoluzione consensuale).

In pratica, se sei tu a scegliere di lasciare il lavoro – anche se lo fai “d’accordo” con l’azienda, che risparmia anziché licenziarti – l’indennità non è riconosciuta. Le uniche eccezioni sono limitate e ben precise, come:

  • dimissioni per giusta causa (es. per trasferimento dell’azienda o perché non si viene retribuiti),
  • alcune procedure specifiche legate ai licenziamenti.

Fuori da questi casi, la NASpI non viene concessa.

Accordo con il datore: perché è un errore pensare di avere diritto alla NASpI

Un errore molto diffuso è pensare: “Mi metto d’accordo con l’azienda, firmo la risoluzione e poi chiedo la NASpI”. Ma la legge non funziona così. Se il rapporto si chiude con una risoluzione consensuale, cioè con un accordo tra le parti, non si tratta di disoccupazione involontaria. Anche se:

  • l’azienda sta riducendo il personale,
  • c’è una riorganizzazione interna,
  • viene riconosciuto un incentivo all’esodo,
  • l’accordo è firmato in sede protetta.

In tutti questi casi, la NASpI non spetta comunque.

Il caso concreto: NASpI concessa e poi richiesta indietro

Proprio su questo punto è intervenuta anche la Cassazione con l’ordinanza n. 6988/2026.

Nel caso analizzato, il lavoratore aveva firmato un accordo di risoluzione consensuale con l’azienda che stava riducendo il personale. Il dipendente, a cui era stato riconosciuto anche un incentivo economico all’esodo, aveva poi fatto domanda per la NASpI.

Inizialmente, la NASpI era stata concessa. Successivamente, però, l’INPS ha effettuato controlli postumi e ha chiesto la restituzione delle somme erogate a titolo di indennità.

La questione è arrivata fino in Cassazione, che ha chiarito definitivamente il principio: la NASpI non spetta in caso di risoluzione consensuale, anche se inserita in un contesto di esuberi o accompagnata da incentivi economici.

Cosa dice la Cassazione

La Corte ha ribadito che la NASpI è riconosciuta solo nei casi previsti dalla legge. In particolare:

  • licenziamento (sia economico che disciplinare),
  • dimissioni per giusta causa,
  • specifiche procedure di legge legate ai licenziamenti individuali.

La risoluzione consensuale resta fuori, salvo rarissime eccezioni tecniche legate a procedure ben precise. Non è quindi possibile “estendere” queste regole o applicarle per analogia: se il caso non è previsto, la NASpI non spetta.

Attenzione ai controlli INPS: il rischio restituzione è reale

Un altro aspetto importante riguarda i controlli. Anche se la NASpI viene inizialmente concessa, l’INPS può effettuare verifiche successive. Se da questi emerge che il rapporto è cessato per accordo e non c’erano i requisiti di disoccupazione involontaria, l’Istituto può chiedere la restituzione delle somme già pagate.

Questo significa che l’errore non si limita a un rifiuto iniziale, ma può trasformarsi in un debito.

Per questo motivo è bene sapere che mettersi d’accordo con il datore per lasciare il lavoro non dà automaticamente diritto alla NASpI. Infatti, se la cessazione del rapporto è consensuale, l’indennità non spetta, anche in presenza di incentivi o riorganizzazioni aziendali. Prima di firmare qualsiasi accordo, è quindi fondamentale valutare bene le conseguenze: una scelta sbagliata può costare caro, anche dopo mesi.