INPS Paga la NASpI Anche Dopo le Dimissioni. Ampliata la Casistica della Giusta Causa

Le dimissioni non sempre escludono il diritto alla NASpI. Accanto ai casi già riconosciuti dalla normativa e dalla giurisprudenza, l’INPS amplia infatti l’interpretazione delle cosiddette dimissioni per giusta causa, chiarendo che anche chi è costretto a lasciare il lavoro per tutelare la propria incolumità in presenza di determinate situazioni di violenza può accedere all’indennità di disoccupazione.

Il chiarimento arriva con il messaggio INPS n. 2540 del 2026, che recepisce un orientamento già maturato nella giurisprudenza costituzionale e della Corte di Cassazione, senza introdurre una nuova categoria di dimissioni, ma estendendo l’applicazione dei principi già esistenti.

Quando le dimissioni danno diritto alla NASpI

L’articolo 3 del decreto legislativo n. 22 del 2015 stabilisce che la NASpI spetta nei casi di perdita involontaria del lavoro. Tra queste rientrano anche le dimissioni per giusta causa, disciplinate dall’articolo 2119 del Codice civile, cioè quando si verifica una situazione talmente grave da rendere impossibile la prosecuzione del rapporto di lavoro.

Finora la giusta causa è stata ricondotta soprattutto a comportamenti del datore di lavoro, come il mancato pagamento della retribuzione o altre gravi violazioni contrattuali. Tuttavia, nel tempo la giurisprudenza ha progressivamente ampliato questa nozione.

Il ruolo della Corte costituzionale e della Cassazione

Nel messaggio, l’INPS richiama innanzitutto la sentenza n. 269 del 2002 della Corte costituzionale, secondo cui le dimissioni non possono essere considerate realmente volontarie quando sono determinate da circostanze che costringono il lavoratore a interrompere il rapporto.

Viene inoltre richiamata la sentenza n. 11051 del 2015 della Corte di Cassazione, che ha riconosciuto come la giusta causa possa derivare anche da fatti esterni al rapporto di lavoro, purché siano oggettivamente idonei a rendere impossibile la prosecuzione dell’attività lavorativa.

Le nuove precisazioni dell’INPS

Muovendo da questi principi, l’INPS ha esaminato il caso delle lavoratrici e dei lavoratori costretti a dimettersi per sottrarsi a situazioni di violenza di genere o ad atti persecutori.

Dopo il confronto con il Ministero del Lavoro, l’Istituto chiarisce che tali circostanze possono integrare una giusta causa di dimissioni anche quando gli episodi non si verificano all’interno del luogo di lavoro e non sono riconducibili al datore di lavoro.

Il riconoscimento, però, non è automatico. È necessario che la situazione sia oggettiva, documentata e tale da compromettere concretamente la possibilità di proseguire l’attività lavorativa. Tra gli esempi richiamati rientrano anche molestie o aggressioni subite durante il tragitto abituale per raggiungere il luogo di lavoro, quando tali fatti rendano impossibile continuare il rapporto in condizioni di sicurezza.

Cosa cambia per i lavoratori

L’effetto pratico del messaggio è rilevante. In queste situazioni le dimissioni non vengono considerate una scelta libera del lavoratore, ma una decisione imposta dalla necessità di tutelare la propria incolumità.

Di conseguenza, il rapporto di lavoro viene considerato cessato in modo involontario ai fini della NASpI, consentendo l’accesso all’indennità di disoccupazione qualora ricorrano tutti gli altri requisiti previsti dalla legge.

Il messaggio n. 2540 del 2026 rappresenta quindi un importante chiarimento interpretativo: non modifica la disciplina della giusta causa, ma ne conferma un’applicazione più ampia, coerente con i principi affermati dalla Corte costituzionale, dalla Cassazione e con l’esigenza di garantire un’effettiva tutela a chi è costretto a lasciare il lavoro per ragioni indipendenti dalla propria volontà.