Assegno di Inclusione, Chi Rinnova ad Agosto Può Evitare lo Stop da INPS: la Sentenza che Fa Chiarezza

Agosto è un mese particolarmente importante per l’Assegno di inclusione. Dal 1° agosto, infatti, possono presentare una nuova domanda molti nuclei che a luglio hanno terminato i 12 mesi del precedente rinnovo. Dal 2026 non è più previsto il mese obbligatorio di sospensione: la domanda può essere presentata già dal mese successivo all’ultima mensilità ricevuta. La prima ricarica del nuovo ciclo, tuttavia, è riconosciuta nella misura del 50% dell’importo mensile spettante.

Per chi presenta domanda ad agosto e supera positivamente l’istruttoria, il calendario INPS indica martedì 15 settembre per i primi pagamenti e gli eventuali arretrati.

È proprio mentre migliaia di famiglie affrontano questa nuova verifica dei requisiti che assume particolare interesse l’ordinanza emessa l’11 agosto dal Tribunale di Taranto.

Cosa è successo a Taranto

La vicenda riguarda una donna che aveva già percepito l’ADI, ma alla quale l’INPS aveva successivamente negato la prosecuzione del beneficio in fase di rinnovo.

Il problema riguardava il requisito della disabilità. La beneficiaria aveva ottenuto attraverso un procedimento giudiziario il riconoscimento di un’invalidità civile non inferiore al 67%. L’accertamento, però, era maturato nell’ambito di un procedimento avviato per una finalità differente, collegata all’esenzione dal ticket sanitario.

L’INPS non aveva ritenuto tale riconoscimento sufficiente per dimostrare la condizione di disabilità media necessaria per l’ADI.

Il Tribunale ha invece seguito un’altra strada: se il decreto di omologa dell’accertamento tecnico preventivo riconosce un’invalidità almeno del 67%, tale condizione può assumere rilevanza anche per l’Assegno di inclusione, indipendentemente dalla finalità originaria del procedimento sanitario.

Cosa cambia per i rinnovi di agosto

È qui che la pronuncia può diventare interessante per le domande presentate in queste settimane.

Il rinnovo non comporta infatti un diritto automatico alla prosecuzione: l’INPS effettua una nuova istruttoria e verifica la permanenza dei requisiti. Per alcuni nuclei la presenza di una persona con disabilità è determinante per continuare ad avere diritto all’ADI.

Se l’INPS dovesse respingere una domanda perché non considera valida, ai fini dell’ADI, un’invalidità almeno del 67% già accertata giudizialmente, l’ordinanza di Taranto offre oggi un precedente importante da utilizzare per contestare il diniego.

Non c’è però un automatismo

La decisione non significa che tutte le domande respinte debbano essere automaticamente accolte. Si tratta di un provvedimento relativo a un caso specifico, non di una nuova disposizione INPS né di un orientamento della Cassazione.

Il precedente, però, arriva in un momento delicato: proprio mentre l’Istituto sta esaminando un numero rilevante di rinnovi. Per chi dovesse vedersi bloccare l’ADI per una situazione analoga, la decisione di Taranto potrebbe quindi rappresentare un importante argomento per chiedere il riesame o, se necessario, rivolgersi al giudice. Nel caso pugliese, il Tribunale ha ordinato non soltanto il ripristino dell’ADI, ma anche il pagamento delle mensilità arretrate da febbraio 2026. (Radio Laser)