Colf e Badanti, Vitto e Alloggio Valgono 6,66 Euro al Giorno: Quando Sono Pagati in Denaro

Colf

Nel lavoro domestico, vitto e alloggio hanno un valore economico preciso. Per colf e badanti conviventi non sono quindi solo una sistemazione pratica, ma una voce regolata dal contratto collettivo.

Nel 2026 il valore convenzionale complessivo è pari a 6,66 euro al giorno.

Il riferimento è il CCNL Lavoro Domestico, sottoscritto da FIDALDO e DOMINA con FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTuCS e FEDERCOLF, in vigore dal 1° novembre 2025 al 31 ottobre 2028 e disciplinato dal’ articolo 36 del CCNL 

Quanto valgono nel 2026

Per il 2026 il valore giornaliero è così composto:

  • 2,33 euro per pranzo e/o colazione;
  • 2,33 euro per la cena;
  • 2 euro per l’alloggio.

Il totale è quindi di 6,66 euro al giorno.

Il contratto prevede anche un valore convenzionale mensile, ottenuto moltiplicando per 30 il valore giornaliero. Si arriva così a 199,80 euro.

Questa cifra, però, non è una somma che viene aggiunta automaticamente ogni mese allo stipendio. È un valore convenzionale di riferimento utilizzato quando vitto e alloggio devono essere trasformati in un importo economico.

Chi ha diritto a vitto e alloggio

La regola riguarda soprattutto i lavoratori conviventi, cioè colf e badanti che vivono nella casa della persona o della famiglia per cui lavorano.

Il datore deve garantire un vitto adeguato e un alloggio idoneo.

Il CCNL precisa inoltre che l’alloggio deve rispettare dignità e riservatezza del lavoratore.

Non basta quindi mettere a disposizione un posto qualsiasi dove dormire: lo spazio deve essere adeguato alla permanenza del dipendente.

Quando spetta l’indennità sostitutiva

Di norma, nel rapporto convivente, vitto e alloggio vengono forniti direttamente dal datore.

Ci sono situazioni in cui il lavoratore avrebbe diritto a queste prestazioni ma, per quel periodo, non ne usufruisce.

In questi casi può spettare l’indennità sostitutiva di vitto e alloggio, calcolata utilizzando i valori convenzionali previsti dal CCNL.

Durante le ferie l’indennità può essere dovuta

Questo è uno dei casi più chiari previsti dal contratto.

Se una badante o una colf convivente va in ferie e durante quel periodo non usufruisce del vitto e dell’alloggio normalmente forniti dal datore, oltre alla retribuzione delle ferie spetta anche la relativa indennità sostitutiva convenzionale.

Il CCNL stabilisce infatti espressamente che il lavoratore che normalmente usufruisce di vitto e alloggio ha diritto al compenso sostitutivo durante le ferie se in quei giorni tali prestazioni non vengono fornite.

Un esempio pratico è la badante convivente che trascorre le ferie nella propria abitazione o torna per qualche settimana nel Paese d’origine: in quei giorni non utilizza né i pasti né l’alloggio del datore e può quindi spettare l’indennità prevista dal contratto.

Se il lavoro viene sospeso per esigenze del datore

L’indennità può spettare anche durante le sospensioni extraferiali decise per esigenze del datore di lavoro.

Se il rapporto viene temporaneamente sospeso e il lavoratore, durante quel periodo, non usufruisce del vitto o dell’alloggio normalmente garantiti, il CCNL prevede il compenso sostitutivo convenzionale insieme alla retribuzione spettante per la sospensione.

In questo caso non si tratta quindi di un’assenza scelta dal lavoratore, ma di una sospensione legata alle esigenze della famiglia.

Durante il congedo matrimoniale

Il contratto prevede anche un congedo matrimoniale di 15 giorni di calendario.

Se il lavoratore normalmente riceve vitto e alloggio ma durante il congedo non ne usufruisce, può spettare anche la relativa indennità sostitutiva.

In caso di malattia

L’indennità può entrare in gioco anche durante la malattia.

Per il lavoratore che normalmente usufruisce di vitto e alloggio, il valore convenzionale viene considerato quando, durante la malattia, non è ricoverato in ospedale e non rimane presso il domicilio del datore di lavoro.

È il caso, per esempio, della badante convivente che durante la malattia trascorre alcuni giorni nella propria abitazione o presso familiari e quindi non utilizza vitto e alloggio forniti dal datore.

Il pasto può spettare anche ai non conviventi

La disciplina riguarda anche alcuni lavoratori non conviventi.

Se il lavoratore presta servizio per almeno 6 ore al giorno con presenza continuativa sul posto di lavoro, può avere diritto al pasto.

Se il pasto non viene fornito, può spettare un’indennità pari al relativo valore convenzionale.

Quindi anche una colf non convivente può avere diritto all’indennità per il pasto, ma solo quando ricorrono le condizioni previste dal CCNL.

Non ogni pasto saltato dà diritto all’indennità

Va atta una distinzione importante: se il lavoratore decide semplicemente di non consumare un pasto che il datore aveva comunque messo a disposizione, non nasce automaticamente il diritto a ricevere l’indennità in denaro.

L’indennità sostitutiva spetta quando il contratto riconosce il diritto a vitto o alloggio e queste prestazioni non vengono effettivamente fornite o fruite nelle situazioni previste dal CCNL.