Ricostruzione Carriera Docenti e ATA, Arretrati a Rischio: Attenzione alla Prescrizione di 5 Anni

La ricostruzione di carriera continua a essere uno degli adempimenti più importanti per Docenti e ATA dopo l’immissione in ruolo.

Un ritardo nella domanda o nell’adozione del provvedimento può infatti avere conseguenze economiche rilevanti, soprattutto quando entrano in gioco gli arretrati stipendiali e la prescrizione.

Dal 2023 sono inoltre cambiate le regole per il riconoscimento del servizio preruolo, ma la nuova disciplina non riguarda indistintamente tutto il personale: il riconoscimento integrale introdotto dal decreto-legge 69/2023 interessa, in particolare, il personale immesso in ruolo a decorrere dall’anno scolastico 2023/2024.

Diventa quindi fondamentale capire quale normativa si applica alla propria posizione e verificare che la pratica sia stata correttamente definita.

Ricostruzione di carriera, cosa cambia per gli assunti dal 2023/2024

L’articolo 14 del DL 69/2023, convertito nella legge 103/2023, ha modificato profondamente le regole sul servizio preruolo.

Per i docenti immessi in ruolo dall’anno scolastico 2023/2024, una volta superato il periodo di prova e ottenuta la conferma in ruolo, il servizio preruolo riconoscibile viene valutato per intero agli effetti giuridici ed economici.

Analoga modifica è stata introdotta per il personale ATA immesso in ruolo dal 2023/2024: il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto integralmente agli effetti giuridici ed economici. La norma è stata espressamente introdotta con efficacia futura e non retroattiva.

Per i docenti c’è però un’altra novità da considerare: con il nuovo sistema viene valutato il servizio effettivamente prestato. Non opera quindi, per le nuove ricostruzioni interessate dalla riforma, il precedente automatismo che consentiva di considerare anno intero quello con almeno 180 giorni di servizio o con servizio ininterrotto dal 1° febbraio agli scrutini.

Chi era già di ruolo prima del 2023 segue le vecchie regole

La distinzione è fondamentale. La riforma del 2023 non ha disposto il ricalcolo automatico di tutte le ricostruzioni di carriera precedenti.

Per il personale immesso in ruolo prima dell’anno scolastico 2023/2024 continuano quindi a essere rilevanti le regole precedenti e, nei casi previsti, il meccanismo del successivo riallineamento della carriera.

Per i docenti, il sistema tradizionale riconosceva integralmente i primi quattro anni di preruolo e, sulla parte eccedente, due terzi ai fini giuridici ed economici, mentre il restante terzo veniva inizialmente accantonato ai soli fini economici.

Questa anzianità può essere successivamente recuperata con il riallineamento al raggiungimento delle soglie previste dal DPR 399/1988. La documentazione RGS continua a richiamare, per il sistema precedente, le soglie dei 16 anni per i docenti laureati della secondaria di secondo grado, 18 anni per gli altri docenti e 20 anni per il restante personale ATA, secondo le rispettive discipline.

Riallineamento della carriera: il recupero dell’anzianità

Il riallineamento non deve essere confuso con una nuova ricostruzione della carriera.

Serve a recuperare quella parte di anzianità che, in base alle vecchie regole, era stata inizialmente considerata soltanto ai fini economici e non era stata utilizzata integralmente per determinare la posizione stipendiale.

Una volta raggiunta l’anzianità prevista dall’articolo 4 del DPR 399/1988, tale periodo diventa utile anche per le successive progressioni stipendiali.

È proprio su questo punto che possono verificarsi ritardi: se il riallineamento non viene applicato quando spettante, il lavoratore può rimanere inquadrato in una fascia stipendiale inferiore rispetto a quella corretta, accumulando differenze retributive.

Arretrati, attenzione: dopo 5 anni si possono perdere delle somme

È qui che si trova il rischio economico maggiore.

Secondo le indicazioni della Ragioneria Generale dello Stato, il diritto a chiedere la ricostruzione di carriera è soggetto alla prescrizione ordinaria: se la domanda viene presentata oltre dieci anni dalla conferma in ruolo, il diritto alla ricostruzione può risultare prescritto.

Se invece la domanda viene presentata entro tale termine ma con ritardo, entra in gioco la prescrizione quinquennale dei benefici economici. In sostanza, gli arretrati possono essere recuperati, in via generale, per i cinque anni precedenti la richiesta.

La giurisprudenza distingue inoltre l’anzianità di servizio, che costituisce un fatto giuridico e non si prescrive autonomamente, dai singoli crediti retributivi che ne derivano, per i quali opera invece la prescrizione quinquennale.

Questo chiarimento è importante: non è quindi esatto affermare semplicemente che “la ricostruzione è imprescrittibile”.

Una semplice richiesta di informazioni potrebbe non bastare

Chi riscontra ritardi nella ricostruzione o nel riallineamento dovrebbe quindi evitare di lasciare trascorrere gli anni senza intervenire.

È opportuno presentare una comunicazione formale e scritta all’Amministrazione, chiedendo espressamente l’applicazione del proprio diritto e, se spettanti, la corresponsione delle relative differenze economiche. Ai fini dell’interruzione della prescrizione, infatti, non è sufficiente necessariamente una generica richiesta di informazioni: l’atto deve manifestare in maniera chiara la volontà del lavoratore di far valere il proprio credito. L’articolo 2943 del Codice civile riconosce effetto interruttivo agli atti idonei a costituire in mora il debitore.

Per questo motivo Docenti e ATA con una ricostruzione di carriera ancora pendente, un riallineamento non effettuato o una fascia stipendiale che appare errata dovrebbero verificare tempestivamente la propria posizione.

Un ritardo amministrativo non significa necessariamente perdere il riconoscimento dell’anzianità maturata, ma lasciare decorrere la prescrizione può comportare la perdita di una parte degli arretrati economici, anche quando il corretto inquadramento stipendiale continua a essere dovuto.