Chi percepisce l’assegno ordinario di invalidità (AOI) e continua a lavorare può temere che la futura trasformazione della prestazione in pensione di vecchiaia determini una riduzione dell’importo. Il dubbio riguarda soprattutto il coefficiente di trasformazione applicato alla parte contributiva della pensione. In realtà, la normativa tutela il pensionato: al raggiungimento dei requisiti viene effettuato un nuovo calcolo e l’INPS mette in pagamento la somma più favorevole.
Il rinnovo dell’assegno ordinario di invalidità
Prendiamo il caso di un lavoratore dipendente di 65 anni, titolare di assegno ordinario di invalidità dal settembre 2020, parzialmente cumulato con il reddito da lavoro. L’interessato è stato invitato dall’INPS a presentare la domanda di rinnovo entro il 30 settembre 2026, ma teme che rinnovare la prestazione possa penalizzarlo quando, nell’aprile 2028, maturerà i requisiti per la pensione di vecchiaia.
La preoccupazione nasce dall’ipotesi che, nella trasformazione, venga mantenuto il coefficiente di trasformazione relativo all’età posseduta al momento della prima liquidazione dell’assegno, quindi 59 anni, anziché quello previsto al momento del pensionamento, molto più favorevole.
Cosa prevede la legge sull’invalidità
L’articolo 1, commi 9 e 10, della legge 222/1984 stabilisce che i contributi effettivi, volontari e figurativi maturati dopo la decorrenza dell’assegno restano utili. Possono quindi incidere sui supplementi e sulla successiva determinazione del trattamento previdenziale.
Al raggiungimento dell’età pensionabile, l’assegno ordinario di invalidità si trasforma in pensione di vecchiaia, a condizione che siano presenti i necessari requisiti assicurativi e contributivi. L’importo riconosciuto non può comunque risultare inferiore all’assegno di invalidità percepito al momento della trasformazione.
L’INPS paga il trattamento più conveniente
Un chiarimento importante arriva dalla circolare INPS 262/1984. La pensione di vecchiaia deve essere calcolata secondo le regole ordinarie e successivamente confrontata con l’importo dell’assegno in pagamento al raggiungimento dei requisiti.
La pensione viene pertanto ricalcolata considerando l’intero montante contributivo maturato, compresi i contributi versati durante gli anni di lavoro successivi alla concessione dell’assegno. Per la quota contributiva viene utilizzato il coefficiente legato all’età raggiunta al momento del pensionamento, non quello dei 59 anni.
L’INPS mette infine in pagamento il maggiore tra i due importi. Non emerge, quindi, una penalizzazione automatica dovuta al rinnovo dell’assegno ordinario di invalidità. Prima di decidere, è comunque consigliabile richiedere una simulazione alla sede INPS competente o a un patronato.




