Invitare pubblicamente i colleghi a mettersi in malattia, pur non essendo realmente ammalati, può costare il posto di lavoro. Lo ha stabilito il Tribunale di Parma con la sentenza n. 474 del 9 settembre 2026, dichiarando legittimo il licenziamento per giusta causa disposto da un’azienda.
La decisione non riguarda una semplice frase pronunciata tra colleghi, ma una vera esortazione collettiva a utilizzare la malattia per boicottare il datore di lavoro. Per il giudice, una condotta del genere distrugge il rapporto di fiducia necessario per continuare il rapporto lavorativo.
L’invito durante l’assemblea sindacale
Il caso nasce durante un’assemblea convocata per approvare un accordo aziendale. L’intesa riduceva da 11 a 7 i giorni di assenza per malattia compatibili con il riconoscimento di un determinato premio.
Nel corso della discussione, un dipendente aveva criticato sia l’azienda sia l’organizzazione sindacale firmataria. Le critiche, tuttavia, non sono state il motivo decisivo del licenziamento: il diritto del lavoratore di manifestare il proprio dissenso resta tutelato, purché esercitato entro determinati limiti.
La contestazione più grave riguardava invece l’invito rivolto ai colleghi a fare tutti insieme una settimana di malattia, ripetendo eventualmente l’azione fino alla fine dell’anno, con l’obiettivo dichiarato di danneggiare e boicottare l’impresa.
Perché il licenziamento è stato considerato legittimo
Il Tribunale ha ritenuto che quelle dichiarazioni avessero superato i confini del legittimo diritto di critica. Il dipendente non si era limitato a contestare l’accordo, ma aveva suggerito di fingere malattie inesistenti, trasformando una tutela riconosciuta ai lavoratori in uno strumento improprio di pressione sindacale.
Secondo il giudice, non è necessario che il piano venga concretamente realizzato. La pubblica istigazione a organizzare assenze ingiustificate è già sufficiente, per modalità e finalità, a compromettere irrimediabilmente il vincolo fiduciario con il datore.
Il peso delle testimonianze
L’accertamento dei fatti non è stato semplice. Le testimonianze raccolte erano divergenti e il Tribunale ha disposto persino il confronto diretto tra alcuni testimoni. Poiché le rispettive versioni sono rimaste contrapposte, gli atti sono stati trasmessi alla Procura per valutare l’eventuale falsa testimonianza.
Il giudice ha comunque ritenuto provata la sostanza delle affermazioni grazie agli ulteriori riscontri acquisiti.
La sentenza non significa, dunque, che qualsiasi riferimento alla malattia giustifichi il licenziamento. La giusta causa può emergere quando un lavoratore invita pubblicamente i colleghi a simulare uno stato morboso per danneggiare l’azienda, violando i doveri di correttezza, buona fede e fedeltà.




