Supplenze Docenti e Assegnazione della Sede, Due Scuole Lontane: Si Può Rifiutare Quella Più Distante?

Può capitare che nell’ambito delle supplenze docenti vengano attribuite sedi molto distanti tra loro.

Si tratta generalmente delle COE o dei posti orario, novità di quest’anno 2026/27, attribuiti con i bollettini GPS.

Una delle domande più frequenti riguarda proprio la distanza: esiste un numero massimo di chilometri che può separare le scuole assegnate? E il docente può rinunciare alla sede più lontana?

La risposta richiede una distinzione importante tra la distanza geografica delle sedi e le regole che disciplinano l’accettazione della nomina.

Non esiste un limite chilometrico generale

La normativa sulle supplenze non stabilisce, in via generale, un numero massimo di chilometri entro il quale debbano necessariamente trovarsi le sedi assegnate a un docente.

Questo significa che la distanza, anche quando è considerevole, non costituisce di per sé un motivo che consenta di modificare autonomamente la nomina ricevuta.

Quando l’incarico viene conferito sulla base delle preferenze espresse dal docente e secondo l’ordine previsto dalla procedura, l’assegnazione deve essere valutata tenendo conto delle regole della specifica nomina e delle preferenze indicate nella domanda.

Posso rinunciare alla scuola più lontana?

Il docente non può normalmente scegliere, dopo l’assegnazione, di tenere una delle sedi e rifiutare l’altra semplicemente perché più distante.

Se la sede è stata assegnata nell’ambito della procedura e corrisponde alle preferenze espresse, la rinuncia può produrre le conseguenze previste per la mancata accettazione dell’incarico.

Per questo motivo è fondamentale prestare attenzione già al momento della compilazione della domanda per le supplenze docenti: l’ordine delle preferenze non è un elemento puramente formale, ma può determinare concretamente la sede attribuita.

Attenzione alle sedi inserite nella domanda

Il docente che non è disposto a raggiungere una determinata scuola dovrebbe quindi evitare, quando la procedura lo consente, di inserirla tra le preferenze oppure valutare attentamente l’ordine con cui indicare le diverse sedi.

Una volta conclusa l’assegnazione, infatti, la semplice distanza tra l’abitazione e la scuola non consente automaticamente di ottenere una sede alternativa. Qualora il docente decidesse di rifiutare, rifiuterebbe l’intera supplenza andando incontro alle normali sanzioni previste dalla normativa.