Mi Dimetto e Chiedo l’Assegno di Inclusione a INPS: l’Errore da Non Fare

Adi

Dimettersi dal lavoro e pensare di poter chiedere subito l’Assegno di Inclusione è un errore che può costare caro. La questione è particolarmente importante per chi, dopo aver lasciato volontariamente il posto di lavoro, si trova senza reddito e pensa di poter accedere immediatamente all’AdI.

Le regole, però, prevedono un limite preciso. Le dimissioni volontarie possono impedire l’accesso all’Assegno di Inclusione per i 12 mesi successivi, ma non in tutti i casi e non per tutti i componenti del nucleo familiare. A chiarirlo sono sia l’INPS sia il Ministero del Lavoro. Vediamolo.

Dimissioni volontarie e Assegno di Inclusione: cosa succede

L’Assegno di Inclusione è una misura destinata ai nuclei familiari che rispettano determinati requisiti economici, di cittadinanza, residenza e composizione familiare. In particolare, nel nucleo deve essere presente almeno una persona con disabilità, un minorenne, una persona di almeno 60 anni oppure una persona in condizione di svantaggio inserita in un programma di cura e assistenza certificato.

Ed è proprio nella disciplina dei requisiti soggettivi che compare la regola sulle dimissioni.

Come riportato dall’INPS, l’AdI non può essere riconosciuto quando, all’interno del nucleo familiare, un componente maggiorenne che esercita la responsabilità genitoriale, non occupato, non studente e senza carichi di cura, risulta disoccupato a seguito di dimissioni volontarie. Il divieto opera per i 12 mesi successivi alla data delle dimissioni.

Questo significa che non basta presentare una domanda AdI dopo essersi dimessi per ottenere il beneficio. Prima bisogna verificare se la propria situazione rientra nel divieto previsto dalla normativa.

L’errore da non fare dopo le dimissioni

L’errore più importante è confondere la perdita del lavoro con la disoccupazione involontaria.

Chi si dimette volontariamente sceglie infatti di interrompere il rapporto di lavoro. Per l’Assegno di Inclusione, questa circostanza può avere conseguenze specifiche: se il componente del nucleo è tra quelli tenuti all’attivazione lavorativa e non rientra nelle eccezioni previste, la domanda presentata nei 12 mesi successivi alle dimissioni può essere preclusa.

Non è quindi corretto pensare: “Non ho più uno stipendio, quindi posso chiedere subito l’Assegno di Inclusione”. La misura, infatti, non viene riconosciuta semplicemente perché una persona è rimasta senza lavoro. Devono essere verificati tutti i requisiti previsti per il nucleo familiare e, nel caso delle dimissioni, anche la specifica condizione prevista dalla legge.

C’è però un aspetto fondamentale: la regola riguarda le dimissioni volontarie e prevede precise eccezioni.

Quando le dimissioni non bloccano l’accesso all’Assegno di Inclusione

Il divieto dei 12 mesi non opera in caso di:

  • dimissioni per giusta causa;
  • risoluzione consensuale del rapporto di lavoro nell’ambito di una procedura di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

In questi casi, quindi, si può comunque accedere all’Assegno di Inclusione.

La distinzione è importante perché non tutte le cessazioni del rapporto di lavoro producono gli stessi effetti. Anche sul fronte della NASpI, per esempio, l’INPS chiarisce che la disoccupazione deve essere involontaria e che, in linea generale, le dimissioni volontarie non danno diritto all’indennità. Salvo specifiche eccezioni, tra cui appunto le dimissioni per giusta causa.

Per questo motivo, prima di dimettersi è importante capire quale sarà la causa effettiva della cessazione del rapporto di lavoro e quali conseguenze avrà sulle eventuali prestazioni di sostegno al reddito.

Non basta avere un ISEE basso per ottenere l’Assegno di Inclusione

Un altro errore frequente consiste nel pensare che sia sufficiente rientrare nella soglia ISEE per ottenere l’Assegno di Inclusione. Il Ministero del Lavoro chiarisce invece che tale sussidio richiede il possesso congiunto di diversi requisiti. Per il 2026, tra quelli economici indicati dal Ministero rientra un ISEE non superiore a 10.140 euro, insieme agli altri requisiti relativi al reddito familiare e alla situazione del nucleo.

Inoltre, l’Assegno di Inclusione è rivolto ai nuclei familiari e non semplicemente alla singola persona che ha perso il lavoro. Occorre quindi considerare la composizione della famiglia, i redditi, il patrimonio e gli altri requisiti previsti dalla normativa.

Anche dopo l’eventuale accoglimento della domanda ci sono obblighi da rispettare. Il richiedente deve sottoscrivere il Patto di Attivazione Digitale e i componenti del nucleo tenuti all’attivazione lavorativa devono seguire il percorso previsto.

Cosa controllare prima di dimettersi

Chi sta pensando di lasciare volontariamente il lavoro e successivamente chiedere l’Assegno di Inclusione dovrebbe quindi fermarsi prima di inviare le dimissioni e verificare alcuni elementi. In particolare, è necessario controllare:

  • se nel nucleo familiare è presente almeno una persona che rientra nelle categorie che consentono l’accesso all’AdI;
  • se sono rispettati i requisiti economici e patrimoniali;
  • se la persona che si dimette è un componente soggetto agli obblighi di attivazione lavorativa;
  • se la cessazione del rapporto è realmente una dimissione volontaria oppure rientra in una delle eccezioni previste;
  • se sono trascorsi almeno 12 mesi dalle eventuali dimissioni volontarie rilevanti ai fini della regola.

Il punto centrale, dunque, è semplice: dimettersi volontariamente può impedire l’accesso all’Assegno di Inclusione nei 12 mesi successivi, quando ricorrono le condizioni previste dalla normativa. Non bisogna quindi dare per scontato che la perdita dello stipendio faccia scattare automaticamente il diritto al sussidio.

La domanda viene verificata dall’INPS sulla base dei requisiti previsti dalla legge. Per questo, prima di lasciare il lavoro, è opportuno valutare la propria situazione concreta, soprattutto quando l’eventuale accesso all’Assegno di Inclusione rappresenta la principale fonte di sostegno economico prevista dopo la cessazione dell’attività lavorativa.