Una caduta durante la raccolta, una ferita con un attrezzo o un incidente con il trattore possono rientrare nella tutela INAIL. Ma il riconoscimento non dipende solo dal luogo in cui è avvenuto l’episodio: serve un collegamento con il lavoro svolto.
Per il settore agricolo la normativa di riferimento è il Titolo II del DPR 30 giugno 1965, n. 1124, dedicato espressamente all’assicurazione contro infortuni e malattie professionali nell’agricoltura. Gli articoli 205 e seguenti disciplinano campo di applicazione, soggetti assicurati, lavorazioni protette e prestazioni.
Quando l’incidente nei campi è coperto
L’INAIL verifica soprattutto la presenza di una causa violenta e dell’occasione di lavoro.
In altre parole, deve esserci un evento che provoca la lesione e l’incidente deve essere collegato all’attività lavorativa.
Può essere il caso dell’operaio che cade da una scala durante la raccolta della frutta, si ferisce utilizzando un attrezzo oppure resta coinvolto in un incidente mentre guida un trattore utilizzato per il lavoro.
Non basta quindi trovarsi dentro un’azienda agricola. Deve essere possibile ricostruire cosa stava facendo il lavoratore e quale rapporto c’era tra quell’attività e l’infortunio.
La tutela agricola prevista dal DPR 1124/1965 comprende, tra gli altri, i lavoratori dipendenti delle aziende agricole o forestali impegnati nella coltivazione dei fondi, nella silvicoltura, nell’allevamento e nelle attività connesse previste dalla normativa.
Cosa fare dopo l’infortunio
Il lavoratore deve avvisare subito il datore di lavoro, anche quando inizialmente la lesione sembra lieve.
Può rivolgersi al medico curante, al Pronto Soccorso o alle altre strutture sanitarie competenti. Al medico va spiegato con precisione come è avvenuto l’incidente e quale attività si stava svolgendo, perché queste informazioni entrano nella certificazione trasmessa all’INAIL.
La durata della prognosi non stabilisce, da sola, se l’evento sia un infortunio sul lavoro. Quando l’inabilità temporanea supera i 3 giorni, però, entrano in gioco anche la relativa prestazione economica INAIL e gli specifici obblighi di denuncia previsti dalla normativa.
Quando l’INAIL può negare la tutela
L’INAIL può non riconoscere l’evento se manca il collegamento con il lavoro oppure se la documentazione non consente di ricostruire in modo sufficiente le circostanze dell’incidente.
Può accadere, ad esempio, quando non emerge l’occasione di lavoro o quando la lesione denunciata non risulta compatibile con la dinamica indicata.
Per questo è essenziale che quanto riferito dal lavoratore, la certificazione medica e la ricostruzione dell’evento siano coerenti.
Se l’INAIL respinge la pratica, il lavoratore può utilizzare gli strumenti di opposizione amministrativa previsti e può farsi assistere da un Patronato.
Più tutele con il nuovo CCNL agricolo
Alla tutela assicurativa dell’INAIL si affiancano le garanzie previste dalla contrattazione collettiva.
Il riferimento è il CCNL Operai Agricoli e Florovivaisti 2026-2029, rinnovato il 28 maggio 2026 da Confagricoltura, Coldiretti e CIA-Agricoltori Italiani con FAI-CISL, FLAI-CGIL e UILA-UIL.
Con il rinnovo sono state rafforzate anche le tutele in caso di malattia e infortunio. Per gli operai a tempo indeterminato, in caso di infortunio sul lavoro riconosciuto dall’INAIL, il posto viene conservato fino alla guarigione clinica e comunque per un massimo di 15 mesi dalla data dell’infortunio.
Prima il limite era fissato a 12 mesi. La modifica è contenuta negli articoli 61 e 62 del verbale di rinnovo del 28 maggio 2026.
Quindi la protezione non riguarda solo l’indennità economica riconosciuta dall’INAIL: il CCNL interviene anche sulla conservazione del posto di lavoro durante l’assenza.
A questo possono aggiungersi eventuali trattamenti integrativi previsti dai Contratti Provinciali di Lavoro e dalla bilateralità agricola.




