Prima la sospensione dei buoni pasto durante il lavoro da casa, poi il cambiamento dell’orario e infine il mancato rinnovo dello smart working. Una dipendente ha contestato le decisioni dell’azienda davanti al Tribunale di Trieste, ottenendo ragione su tre punti della controversia.
Il giudice ha riconosciuto 3.600 euro di buoni pasto arretrati, ordinato il ripristino della precedente distribuzione dell’orario e disposto la convocazione della lavoratrice per sottoscrivere un nuovo accordo di lavoro agile. È stata invece respinta la domanda di un inquadramento professionale superiore.
Buoni pasto dovuti anche lavorando da casa
Assunta il 1° gennaio 2008 come assistente amministrativo-contabile, la dipendente aveva sempre ricevuto i ticket quando svolgeva la propria attività in ufficio. L’erogazione era stata interrotta tra il 2020 e il 2022, in coincidenza con il passaggio allo smart working.
Per risolvere la questione, il Tribunale ha richiamato il contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro, che garantiva a chi operava a distanza il trattamento previsto per chi svolgeva le stesse mansioni nella sede aziendale.
Su questa base è stato riconosciuto il diritto ai buoni pasto non corrisposti. La decisione riguarda quindi le specifiche disposizioni contrattuali esaminate nella causa.
Orario modificato senza una spiegazione sufficiente
Dal 2019 la lavoratrice prestava servizio per sette ore e dodici minuti al giorno, dal lunedì al venerdì: complessivamente 36 ore settimanali.
L’azienda aveva cancellato questa articolazione dal 1° aprile 2023, sostenendo di voler migliorare la qualità delle prestazioni e i collegamenti operativi tra gli uffici.
Il giudice ha ritenuto insufficiente tale giustificazione: non risultava spiegato perché la collaborazione tra i diversi uffici non potesse funzionare mantenendo l’organizzazione precedente. Da qui l’ordine di ripristinare il vecchio orario.
Smart working, il coordinamento va motivato
Una motivazione analoga era stata utilizzata nel febbraio 2024 per negare la prosecuzione del lavoro agile.
Anche su questo punto il Tribunale ha rilevato la genericità delle ragioni aziendali. Mancavano indicazioni sulle attività che richiedevano la presenza fisica e sugli uffici coinvolti nelle esigenze di coordinamento.
La società dovrà pertanto convocare la dipendente per predisporre e firmare un nuovo accordo di smart working.
Nessun riconoscimento del livello superiore
Non è stata invece accolta la richiesta di avanzamento professionale. La dipendente riteneva di aver esercitato mansioni caratterizzate da maggiore autonomia e responsabilità.
Le testimonianze, secondo il giudice, non hanno dimostrato lo svolgimento di funzioni di coordinamento o responsabilità, né un’autonomia decisionale riferita a compiti complessi e molto variabili: elementi necessari per sostenere la domanda proposta.




