HomeEvidenzaMobilità docenti 2023/2024, punteggio errato: cosa fare?

Mobilità docenti 2023/2024, punteggio errato: cosa fare?

Sono scadute lo scorso 21 marzo le domande da presentare per la mobilità docenti in vista dell’anno scolastico 2023/2024, adesso si è in attesa della pubblicazione dei movimenti che dovrebbe avvenire entro il 24 maggio 2023.

In questo lasso di tempo è bene tenere monitorata la domanda sulla propria pagina di Istanze Online e verificare che questa venga convalidata correttamente, in quanto ci potrebbero essere errori nell’attribuzione dei punteggi.

La notifica del punteggio attribuito viene inviata per mail al docente e contiene il punteggio attribuito dettagliato per ciascuna delle voci del modulo di domanda. Ma se il punteggio indicato è errato cosa bisogna fare?

Mobilità docenti 2023/2024 punteggio errato: calcolo

Innanzitutto ricordiamo le voci riportate nel modulo della domanda, per le quali viene attribuito un punteggio:

  • Punteggio base: viene calcolato sommando le voci relative all’anzianità di servizio e i titoli generali.
  • Punteggio aggiuntivo su sostegno: viene calcolato in base al servizio prestato sul sostegno, non è compreso nel punteggio base e viene assegnato solo ai docenti che hanno richiesto il movimento su sostegno.
  • Punteggio figli: viene calcolato in base al numero di figli di età inferiore ai 6 anni e al numero di figli di età compresa fra 6 e 18.
  • Punteggio aggiuntivo per il comune di ricongiungimento: viene assegnato, per tutte le preferenze comprese in quel comune, ai soli docenti, che hanno compilato la relativa sezione della domanda.
  • Punteggio aggiuntivo per il comune di assistenza figli: viene assegnato, per tutte le preferenze comprese in quel comune, ai soli docenti che hanno compilato la relativa sezione della domanda.

Mobilità docenti 2023/2024 punteggio errato: cosa fare

Se in qualcuna delle voci sopra elencate si dovessero riscontrare errori nell’attribuzione del punteggio è opportuno presentare un reclamo entro 10 giorni dalla notifica, secondo quanto previsto dall’art.17/1 del CCNI 2022/25. Il reclamo va presentato all’ATP della provincia di titolarità, ovvero colui che gestisce la domanda.

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