Decreto bollette 2023 arriva l’ok dal Senato con 99 “sì”, e novità volte ad agevolare i rapporti tra fisco e contribuente disciplinate dalla legge di bilancio 2023.
Convertito in legge il D.L. n. 34 del 2023 che ha come oggetto, misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali.
Decreto bollette 2023: definizione agevolata delle entrate regionali e locali
L’art 17 bis D.L 34/2023 estende anche agli enti territoriali che provvedono alla riscossione delle proprie entrate o che hanno affidato il servizio a concessionari privati, la possibilità di applicare alcuni istituti di “tregua fiscale” con riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione, vale a dire:
- stralcio dei debiti fino a 1.000 euro;
- definizione agevolata conosciuta anche come rottamazione – quater per i carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio al 30 giugno 2022 che non rientrano nello stralcio.
Per servirsi di questa facoltà, gli enti locali, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del “decreto Bollette“, dovranno adottare opportuni provvedimenti.
I provvedimenti emanati in deroga alle norme generali sulle delibere in materia di tributi, saranno efficaci a seguito della pubblicazione sul sito internet istituzionale dello stesso ente.
Se la riscossione è stata affidata a un soggetto privato iscritti in apposito albo, il provvedimento dovrà essergli trasmesso entro il 30 giugno 2023.
Decreto bollette 2023: modifica dei termini in materia di definizione agevolata
L’art 20 D.L.34/2023 con riferimento alla definizione agevolata delle controversie tributarie, posticipa dal 30 giugno al 30 settembre 2023 il termine entro cui poter perfezionare la definizione agevolata attraverso la presentazione della domanda e il pagamento dei dovuti importi.
Con la modifica della scadenza sono stati rivisti anche i termini per il versamento rateale dell’importo dovuto:
Nel caso di versamento rateale, è posticipato dal 30 giugno al 30 settembre 2023 il termine di presentazione della domanda e versamento della prima rata, oppure in caso di pagamento dilazionato la sola prima rata, viene introdotta una nuova possibilità di frazionamento mensile.
Questa modalità è alternativa a quella attuale, secondo cui vanno pagate tre rate nel 2023, tutte con scadenze fissate al 30 settembre, 31 ottobre e al 20 dicembre, mentre le restanti rate residue:17, saranno dovute entro il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 20 dicembre di ciascun anno.
Riguardo all’anno corrente rimane per il contribuente la possibilità di scegliere un piano diverso, ripartendo il restante importo dovuto in 51 rate mensili di pari importo, a partire da gennaio 2024.
Si fa presente che la rateizzazione delle somme necessarie per la definizione agevolata delle controversie tributarie è ammessa solo el caso in cui il loro ammontare è superiore a 1000 euro.