L’INPS con il messaggio numero 2003 del 30-05-2023, comunica il rilascio in via sperimentale della nuova piattaforma, per la presentazione della domanda dell’assegno sociale da parte del cittadino.
Il progetto concerne l’assegno sociale (categoria 078) ed è pertanto escluso, l’assegno sociale sostitutivo (categoria 044).
Assegno sociale 2023: nuova piattaforma
La nuova piattaforma, consente la semplificazione della presentazione della domanda dell’assegno sociale 2023, attraverso il portale www.inps.it, seguendo il percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Per persone a basso reddito” > “Assegno sociale” oppure cliccando il seguente link: https://www.inps.it/it/it/dettaglio-scheda.schede-servizio-strumento.schede-servizi.assegno-sociale-50184.assegno-sociale.html
La nuova procedura di inoltro della domanda compila in modo automatico, a seguito dell’inserimento del codice fiscale, i seguenti dati:
- cittadinanza;
- residenza;
- trattamenti erogati dall’INPS.
Il cittadino può accettare o modificare i dati, ad eccezione per i trattamenti erogati dall’INPS, questi sono inseriti automaticamente dall’istituto previdenziale.
Al fine di favorire l’automazione della liquidazione, la nuova domanda dell’assegno, prevede l’inserimento obbligatorio delle informazioni di seguito riportate:
- Stato civile “separata/o” ovvero “divorziata/o”: devono essere indicati gli estremi della sentenza di separazione/divorzio o del decreto di omologazione della separazione consensuale/modifica delle condizioni della separazione (Organo giudiziario emanante, relativa sezione, data di deposito in cancelleria e numero), qualora il provvedimento giudiziario non sia stato allegato alla domanda su iniziativa del richiedente. Nell’ipotesi di accordo di separazione/divorzio oppure di modifica delle condizioni di separazione/divorzio innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile, devono essere riportati i relativi estremi (Comune, data e numero di protocollo).
- cittadini extracomunitari: in attesa dell’entrata in vigore dell’articolo 17, commi 4-bis e 4-ter, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, che prevede la autocertificazione riguardante stati, qualità personali e fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani in materia di immigrazione, il richiedente dovrà allegare il titolo di soggiorno di cui è in possesso.
L’INPS fa presente che, possono essere fornite anche documentazioni e informazioni facoltative in merito a:
- ulteriore requisito del soggiorno legale e continuativo per almeno 10 anni nel territorio dello Stato;
- possibilità di inserire la documentazione relativa alle informazioni di tipo reddituale non autocertificabili.
Assegno sociale 2023: cos’è?
L’Assegno sociale, (ex pensione sociale), è una prestazione economica, erogata da INPS alle persone che si trovano in condizioni di disagio economico e con redditi inferiori alle soglie previste annualmente dalla legge.
Possono beneficiare dell’assegno:
- cittadini italiani;
- cittadini comunitari iscritti all’Anagrafe del comune di residenza;
- cittadini extracomunitari, familiari di cittadino comunitario;
- cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, e ai cittadini stranieri o apolidi titolari dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria.
Soggetti beneficiari per l’assegno sociale 2023
Per beneficiare dell’assegno sociale, il cittadino italiano e straniero devono possedere questi requisiti:
- avere 67 anni di età;
- trovarsi in uno stato di bisogno economico;
- avere la cittadinanza italiana e situazioni equiparate;
- residenza effettiva in Italia;
- 10 anni di soggiorno legale e continuativo in Italia.
Il diritto alla prestazione è accertato in base al reddito personale e in base al cumulo del reddito del coniuge per i cittadini coniugati.
Per l’attribuzione si considerano i seguenti redditi del coniuge e del richiedente:
- redditi soggetti all’IRPEF, al netto dell’imposizione fiscale e contributiva;
- redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta;
- redditi soggetti a imposta sostitutiva come interessi postali e bancari, interessi dei CCT e di ogni altro titolo di stato, interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, emessi da banche e Società per Azioni, ecc.;
- redditi esenti da imposta;
- redditi di fabbricati e terreni;
- pensioni di guerra; pensioni dirette erogate da Stati esteri;
- rendite vitalizie erogate dall’INAIL;
- pensioni e gli assegni erogati agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordi;
- assegni alimentari.
Assegno sociale 2023: importi
L’importo dell’ assegno sociale 2023 è pari a 503,27 euro per 13 mensilità.
Il limite di reddito è pari a 6.542,51 euro annui e 13.085,02 euro, se il soggetto è coniugato.
Hanno diritto all’assegno in misura intera:
- i soggetti non coniugati che non possiedono alcun reddito;
- i soggetti coniugati che hanno un reddito familiare inferiore al totale annuo dell’Assegno.
Hanno diritto all’Assegno in misura ridotta:
- i soggetti non coniugati che hanno un reddito inferiore all’importo annuo dell’Assegno;
- i soggetti coniugati che hanno un reddito familiare compreso tra l’ammontare annuo dell’Assegno e il doppio dell’importo annuo dell’Assegno.
L’Assegno non è soggetto alle trattenute IRPEF.
Assegno sociale 2023: requisito reddituale
Per beneficiare dell’assegno, i cittadini italiani e stranieri devono percepire dei redditi inferiori alle soglie previste annualmente dalla legge, e come riportato nella circolare n.135 INPS, i limiti sono i seguenti:
Per il 2023 i limiti sono 6.542,51 euro di reddito personale e 13.085,02 euro di reddito coniugale.
Quindi per accedere all’assegno sociale 2023, i cittadini non coniugati devono avere un reddito inferiore a 6.542,51 euro, mentre chi è coniugato il reddito deve essere inferiore a 13.085,02 euro.
Presentazione domanda assegno sociale 2023: nuova procedura
Per richiedere l’assegno sociale 2023 il cittadino può accedere al servizio mediante la propria identità digitale: SPID almeno di livello 2/CIE 3.0/CNS, oppure rivolgendosi al Contact center.
Una volta eseguito l’accesso, bisogna selezionare il “profilo cittadino” e completata l’autenticazione con la propria identità digitale, l’utente può scegliere se consultare una dichiarazione già presentata o compilare una nuova domanda.
l’INPS fa sapere che la domanda può essere inoltrata solo a partire dal mese in cui si raggiunge il requisito anagrafico dell’età previsto dalla legge: 67 anni.