IMU 2023, scade il 16 giugno l’acconto IMU per l’anno corrente, trattasi di un imposta municipale dovuta per il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli.
IMU 2023: chi è tenuto al pagamento?
Il presupposto per il pagamento dell’IMU è il possesso di:
- fabbricati, esclusa l’abitazione principale classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9;
- terreni agricoli;
- aree fabbricabili.
L’imposta deve essere versata da questi soggetti:
- proprietari dell’immobile;
- titolari del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sull’immobile;
- genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice;
- concessionario nel caso di concessione di aree demaniali;
- locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.
LIMU è dovuta esclusivamente dai soggetti appena detti, e non anche dall’occupante dell’immobile.
IMU 2023: -50%
Sono previste delle agevolazioni per l’IMU 2023, tra cui la riduzione dell’aliquota del 50%.
L’art. 1, comma 747 della legge 160/2019 sancisce che, la base imponibile dell’IMU è ridotta del 50 %:
- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale susino dette condizioni. L’inagibilità o l’inabitabilità deve essere accertata dall’ufficio tecnico comunale o in alternativa il contribuente può presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al D.PR 28 dicembre 2000 n.445.
- per le unità immobiliari concesse in comodato d’uso: fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. La riduzione del 50% si applica a condizione che:
- il contratto di comodato sia registrato;
- il comodante possegga una sola abitazione in Italia e che risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune dell’immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante possegga nello stesso comune, oltre all’immobile concesso in comodato un altro immobile adibito ad abitazione principale ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
- fabbricati di interesse storico o artistico.
IMU 2023: Novità con la Legge di Bilancio 2023?
Con la Legge di Bilancio 2023, è stato esteso il caso di esenzione al pagamento dell’imposta l’IMU.
L’imposta non è dovuta per gli immobili occupati abusivamente e quindi non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria di occupazione abusiva o nel caso in cui è iniziata un’azione giudiziaria penale.
Il soggetto che rientra nella predetta casistica, per usufruire dell’esenzione deve comunicare, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del MEF al comune interessato, il possesso dei requisiti che danno diritto all’esenzione. Stessa comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto.
Per i comuni dei territori dell’Emilia-Romagna, della Lombardia e del Veneto, colpiti da eventi sismici del 2012, è stata confermata l’esenzione dell’imposta fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2023.
Altri casi di esenzione IMU 2023
Ricordiamo inoltre tutti gli altri casi di esenzione al pagamento IMU, per questi fabbricati e terreni agricoli:
- fabbricati con categorie catastali da E/1 a E/9;
- fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’art. 5-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601;
- fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, e le loro pertinenze;
- fabbricati di poprietà della Santa sede;
- fabbricati che appartengono agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione sulla base ad accordi internazionali;
- immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, dalle province, dalle comunità montane dagli enti del Servizio sanitario nazionale destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali ex art. 1 del D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui al comma 3 dello stesso art. 1;
- terreni ubicati nei comuni compresi nell’elenco di cui alla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993;
- terreni ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’all. A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- terreni agricoli a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.
IMU 2023: quando si paga?
Entro il 16 giugno 2023, deve essere effettuato il versamento dell’acconto IMU, e il pagamento deve essere fatto tramite una delle seguenti modalità:
- modello F24;
- piattaforma PagoPA;
- bollettino di conto corrente postale con esso compatibile.
Per il calcolo e il pagamento della somma dovuta all’acconto, bisogna fare riferimento alle aliquote determinate dal Comune di riferimento dell’anno precedente.