Con la Circolare numero 58 del 23-06-2023, l’INPS fornisce indicazioni operative e istruzioni circa lo sgravio contributivo, introdotto con la Legge 30 dicembre 2020, n. 178 per l’assunzione di donne lavoratrici svantaggiate, effettuate dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022 e dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023.
L’agevolazione consiste in un esonero contributivo nella misura del 100% nel limite di importo pari a 6.000 euro annui, elevato a 8.000 euro per quelle riferite al 2023.
Bonus contributi 2023: per quali lavoratrici?
L’agevolazione spetta con riferimento alle assunzioni di “donne lavoratrici svantaggiate”.
La norma riconduce alla nozione di “donne lavoratrici svantaggiate” le seguenti categorie:
- donne che hanno un età maggiore uguale a 50 anni e disoccupate da oltre 12 mesi;
- donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da una forte disparità occupazionale di genere e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi”;
- donne di qualsiasi età, ovunque residenti e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi”;
- “donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi”.
L’INPS chiarisce che il requisito deve sussistere alla data dell’evento per il quale si intende richiedere il beneficio.
Quindi per chi richiedere lo sgravio contributivo, per assumere una lavoratrice a tempo determinato, il requisito deve sussistere alla data di assunzione e non a quello della eventuale proroga o trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.
Nel caso in cui lo sgravio viene richiesto per la trasformazione di un rapporto a tempo indeterminato e l’agevolazione non è stata richiesta per la precedente assunzione a termine, il rispetto del requisito è richiesto alla data della trasformazione.
Bonus contributi 2023: per quali rapporti di lavoro?
Lo sgravio spetta per i seguenti rapporti di lavoro:
- assunzione a tempo indeterminato e determinato;
- trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto precedente agevolato e non agevolato;
- rapporti di lavoro dalla durata anche part-time;
- rapporti di lavoro a scopo di somministrazione.
Sono esclusi dall’agevolazione
- i rapporti di lavoro intermittente;
- prestazioni di lavoro occasionale;
- rapporti di apprendistato;
- contratti di lavoro domestico.
Sgravio contributivo: durata
Riguardo alla durata dello sgravio contributivo, questo spetta fino ad un massimo di mesi che dipendono dal tipo di assunzione e trasformazione, nello specifico l’esonero spetta:
- fino a 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato;
- 18 mesi per le assunzioni a tempo indeterminato;
- 18 mesi complessivi con decorrenza dalla data di assunzione in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine già agevolato e non agevolato;
- fino a 12 mesi complessivi in caso di proroga del rapporto, effettuata in conformità alla disciplina del rapporto a tempo determinato.
Inoltre il periodo di fruizione dell’agevolazione può essere sospeso unicamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento.
Bonus contributivo 2023, quanto spetta?
L’incentivo previsto dalla legge di Bilancio 2023, valevole per le sole assunzioni e trasformazioni effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, è pari, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, all’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui.
Mentre l’incentivo per le assunzioni e trasformazioni effettuate dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022 (Legge di bilancio 2021) è pari, all’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.
Nella determinazione delle contribuzioni oggetto degli sgravi bisogna fare riferimento alla contribuzione datoriale che può essere effettivamente esonerabile.
Nel caso di esonero richiesto per i di rapporti di lavoro di tipo part-time, i massimali delle agevolazioni devono essere proporzionalmente ridotti.
Quali datori di lavoro possono avere lo sgravio contributivo 2023?
Possono accedere all’esonero contributivo per l’assunzione delle donne lavoratrici svantaggiate, i seguenti datori di lavoro:
- datori di lavoro privati;
- imprenditori e non imprenditori;
- datori di lavoro che operano nel settore agricolo.
Il beneficio non si applica nei confronti delle pubbliche Amministrazioni.
Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni identificate nell’articolo 1 comma 2 del seguente Decreto Legislativo
L’Ente previdenziale conferma nella circolare che hanno diritto al riconoscimento dei benefici in oggetto:
- enti pubblici economici;
- gli Istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici;
- gli enti che per effetto dei processi di privatizzazione si sono trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico;
- le ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per trasformarsi in ASP, e iscritte nel registro delle persone giuridiche;
- le aziende speciali costituite anche in consorzio, ai sensi degli articoli 31 e 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- i consorzi di bonifica e industriali;
- enti ecclesiastici e morali.
Per tutte le altre informazioni inerenti a:
- dettaglio dei soggetti esclusi al beneficio;
- l‘elenco delle contribuzioni non soggette a sgravio contributivo;
- Condizioni di spettanza degli incentivi
- Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato;
- e altre molte informazioni seguiranno articoli successivi.
Nel frattempo è possibile consultare le informazioni sopra elencate, nella circolare INPS, scaricabile attraverso questo link 👉 👉 👉 👉 CLICCA QUI 👈 👈 👈 👈 👈