HomeEvidenzaBonus Lavoratori Turismo 15% fino al 21 settembre: novità istruzioni

Bonus Lavoratori Turismo 15% fino al 21 settembre: novità istruzioni

Bonus estate per i lavoratori del turismo, lo ha previsto il Governo per incentivare l’occupazione nel settore soprattutto durante la stagione estiva, quando la carenza di manodopera emerge maggiormente.

Nel dettaglio, si tratta di una somma corrisposta ai lavoratori nel settore turistico e termale nel periodo dal 1° giugno 2023 al 21 settembre 2023 a titolo di trattamento integrativo speciale pari al 15% delle retribuzioni lorde per prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi o per lavoro notturno.

Adesso arrivano i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 26 del 29 agosto.

Bonus lavoratori turismo 15%: in quali casi spetta?

Come detto, il nuovo bonus spetta per le prestazioni di lavoro straordinario nei giorni festivi o per il lavoro notturno (ossia di almeno sette ore consecutive tra la mezzanotte e le 5 del mattino).

Tale trattamento integrativo speciale è riconosciuto ai titolari di reddito di lavoro dipendente impiegati nel settore privato del comparto turistico, ricettivo e termale, che nel 2022 siano stati titolari di un reddito non superiore a euro 40.000 lorde.

Ai fini del calcolo del limite reddituale previsto devono essere inclusi tutti i redditi di lavoro dipendente conseguiti dal lavoratore (anche da più datori di lavoro), compresi quelli derivanti da attività lavorativa diversa da quella svolta nel settore turistico, ricettivo e termale.

Bonus turismo 15%, quando lo pagano?

Il Bonus sarà riconosciuto previa richiesta del lavoratore interessato, il quale dovrà dichiarare un reddito inferiore a 40.000 euro, compilando e consegnando all’azienda l’Autodichiarazione che è possibile scaricare qui.

L’agevolazione sarà calcolata sulla retribuzione lorda – corrisposta per il lavoro straordinario nei giorni festivi e per il lavoro notturno – riferita esclusivamente alle prestazioni rese nel periodo compreso dal 1° giugno 2023 al 21 settembre 2023.

Il bonus potrà essere erogato a partire dalla prima retribuzione utile, comprendendo nella stessa anche le quote di trattamento integrativo arretrate e riferite a mesi precedenti non ancora erogate. Resta la possibilità per il datore di lavoro di erogare il trattamento anche dopo il 21 settembre 2023 e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.

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