Era accaduto nel 2012 alla Electrolux di Forlì. Per via di un incendio in un’area della fabbrica non utilizzata che aveva portato il fumo ad invadere anche il capannone accanto dove gli operai erano a lavoro, l’attività veniva interrotta. Una volta spento l’incendio l’azienda intimava i lavoratori di rientrare nel capannone e riprendere le attività. Stante il persistere del fumo tossico nel capannone gli operai decidevano di non tornare alle loro postazioni salvo poi rientrarvi dopo 45 minuti, quando le condizioni dell’aria apparivano sopportabili.
A seguito dell’evento la Direzione aziendale aveva deciso di trattenere dalle buste paga di una trentina di dipendenti proprio quei 45 minuti di mancata prestazione lavorativa.
Ne è seguita, a quel punto, una lunga vertenza giudiziaria che ha portato il giudice di primo grado a respingere la pretesa dei lavoratori fino alla sentenza della Corte di Appello di Bologna di qualche giorno fa che invece ha dato ragione ai lavoratori. A dare risalto alla notizia è il quotidiano la Repubblica in Edicola oggi:
“La sentenza afferma il diritto alla «corresponsione della retribuzione in capo al lavoratore che si sia rifiutato di eseguire la prestazione di lavoro in costanza di un inadempimento datoriale implicante condizioni di lavoro inidonee a garantire la sicurezza». Insomma, sottolinea Gianni Cotugno, segretario Fiom a Forlì […] «viene sancito il diritto dei lavoratori di astenersi dalla propria attività in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile e il dovere del datore di tutelare la salute e la sicurezza dei propri dipendenti».
La sentenza afferma dunque quanto previsto dagli artt. 18, 43 e 44 D. Lgs. 81/2008, e più in generale dall’art. 2087 del Codice Civile.