HomeGiurisprudenzaLavoratore sospeso perchè non vaccinato: va risarcito

Lavoratore sospeso perchè non vaccinato: va risarcito

Il lavoratore sospeso dal lavoro senza stipendio perché non si è vaccinato contro il Covid-19 va risarcito perché la sospensione è illegittima. Lo ha stabilito il Tribunale del Lavoro de L’Aquila nella sentenza n. 136 del 13 settembre scorso.

Il caso riguarda un lavoratore ultracinquantenne impiegato nella pubblica amministrazione sospeso dal lavoro perché non vaccinato e al quale il giudice ha riconosciuto un risarcimento.

Lavoratore sospeso senza vaccino, è illegittimo: il caso

La decisione del giudice parte dal presupposto che i lavoratori vaccinati e quelli non vaccinati vadano trattati allo stesso modo. Inoltre, aggiunge il giudice, il vaccino ha scopo preventivo, ossia viene fatto affinché le persone che stanno a contatto col soggetto non siano esposte a rischio (in questo caso coloro che frequentano il suo stesso ambiente di lavoro).

Infatti, nella sentenza si legge:

La ragione evidente per la quale si impone che il lavoratore sia vaccinato è che questi nel luogo di lavoro non possa essere così fonte di rischio per i colleghi (o per i terzi particolarmente esposti); poiché il lavoratore non vaccinato a differenza di quello vaccinato esporrebbe gli altri con i quali entra in contatto nei luoghi di lavoro al rischio di infezione Sars-CoV-2, il medesimo non deve essere presente nei luoghi di lavoro (mentre lo può il lavoratore vaccinato).”

Tuttavia, dice il giudice, non è provata l’efficacia vaccinale quale strumento di prevenzione dal contagio Covid perché «tale fondamento non è presente nel caso in esame: i vaccinati, rebus sic stantibus, ossia con i farmaci oggi a disposizione della popolazione italiana, come i non vaccinati, si infettano ed infettano gli altri».

L’assunto quindi è che «non vi è alcuna evidenza scientifica che abbia dimostrato che il vaccinato, con i prodotti attualmente in commercio, non si contagi e non contagi a sua volta». Pertanto, se il lavoratore vaccinato può essere contagiato e può contagiare gli altri, esattamente come coloro che non hanno fatto il vaccino del Covid-19, allora non è giusto che goda di un trattamento più favorevole dei lavoratori non vaccinati.

Non è quindi giustificata una discriminazione così rilevante. Per questo motivo, il giudice ha condannato l’ente pubblico datore di lavoro al pagamento delle differenze retributive e al risarcimento per il danno biologico.

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