L’Assegno di Inclusione che decollerà dal 1° gennaio 2024 è destinato anche ai soggetti inseriti in un percorso di protezione dalla violenza di genere.
Lo ha stabilito la legge di conversione del Decreto Lavoro e lo ricorda la Ministra del Lavoro Marina Calderone in un video in occasione del 25 novembre giornata contro la violenza femminile.
“Mi sono chiesta – ha dichiarato la Ministra – che cosa potessimo fare oltre alle misure che abbiamo già previsto per favorire l’accesso delle donne al lavoro. La violenza anche economica, la mancata autonomia vi rende più vulnerabili: bisogna mettere fine al ricatto economico, in ufficio e tra le mura di casa. Perciò nel decreto lavoro abbiamo esteso l’assegno di inclusione dal primo gennaio 2024 ai soggetti inseriti nei percorsi di protezione dalla violenza di genere”.
Ma vediamo in cosa consiste questo contributo e a chi esattamente spetta.
Assegno di Inclusione, vittime di violenza ma con ISEE sotto 9.360€
Il sussidio che il Parlamento ha esteso anche ai soggetti vittime di violenza è l’Assegno di Inclusione, il sostituto del Reddito di Cittadinanza. Per come è scritta la norma si applica a chi ha subito violenza di genere, dunque donne ma anche uomini, pensiamo agli omosessuali o transessuali.
Secondo la legge questi soggetti costituiscono sempre nucleo familiare a sé, ciò vale anche ai fini ISEE, nel senso che dal nucleo può essere escluso il partner. Una normativa di favore non c’è dubbio, se non fosse che la misura non va a favorire la condizione di disagio psicolo-fisico e sociale in sé.
La vittima di violenza dovrà comunque possedere tutti i requisiti e avere un ISEE, in corso di validità, non superiore a euro 9.360; nel caso di nuclei familiari con minorenni, l’ISEE è calcolato ai sensi dell’articolo 7 del citato regolamento di cui al DPR 159/2013. Tradotto: chi ha un ISEE superiore a tale soglia non ha diritto ad una tutela da parte dello Stato.
Dunque appaiono deboli gli interventi politici come quelli di ieri della Ministra Calderone che nel video ricordava come la durata dell’AdI sia di 18 mesi e che il sussidio costituisce ‘dote’ per i datore che intendono assumere. Oppure la previsione di un contributo per l’affitto dell’abitazione casa.