HomeEvidenzaAnticipo IVC agli Statali: ecco i contributi INPS che lo abbassano

Anticipo IVC agli Statali: ecco i contributi INPS che lo abbassano

Con messaggio n. 4191 del 24 novembre 2023 l’INPS ha dato le disposizioni circa il versamento dei contributi previdenziali dell’anticipo dell’indennità vacanza contrattuale.

Sull’anticipo IVC vanno versati i contributi

Sull’anticipazione del contratto 2022-2024 vanno dunque versati i seguenti contributi all’INPS:

  • 8,80% per fondo pensione a carico del dipendente;
  • 0,35% per fondo credito a carico del dipendente;
  • 2% per contributo TFR/TFS a carico del dipendente;
  • 24,20% per contributo fondo pensione a carico del datore di lavoro;
  • 5,68% per contributi TFR/TFS a carico del datore di lavoro;

Il messaggio dell’INPS ha generato alcuni commenti da parte di organi di stampa, anche autorevoli, dove si è giunti alla conclusione che, a causa del versamento dei contributi, l’importo erogato sarebbe stato minore rispetto al lordo enunciato da tutti gli organi di stampa.

C’è da dire che TuttoLavoro24.it ha sempre pubblicato le tabelle tendo conto dei contributi a carico del lavoratore e dell’aliquota massima:

L’anticipo del contratto influisce sul taglio del cuneo fiscale?

Domande e preoccupazioni sono sorte supponendo l’ipotesi che l’anticipo dell’IVC andasse ad aumentare l’imponibile contributivo con il rischio di perdere la decontribuzione.

Tuttavia, l’art. 3 del decreto anticipi esclude che l’anticipo del contratto influisca sulla decontribuzione:

1. Nelle more della definizione del quadro finanziario complessivo relativo ai rinnovi contrattuali per il triennio 2022-2024, per il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato dipendente dalle amministrazioni statali, in via eccezionale, l’emolumento di cui all’articolo 1, comma 609, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nel mese di dicembre 2023 e’ incrementato, a valere sul 2024, di un importo pari a 6,7 volte il relativo valore annuale attualmente erogato, salvi eventuali successivi conguagli. Il predetto incremento non rileva ai fini dell’attribuzione del beneficio di cui all’articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, come modificato dall’articolo 39 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.

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