Personale della Scuola: piena parità di diritti tra personale a tempo determinato e indeterminato.
A sancirlo è una sentenza del 30 novembre scorso della Corte di Giustizia UE.
Vediamo in dettaglio il caso.
I periodi preruolo vanno interamente conteggiati
La sentenza del 30 novembre 2023 ha valutato il ricorso di alcuni dipendenti che, una volta assunti a tempo indeterminato, hanno contestato il fatto che non erano stati a livello giuridico ed economico i periodi inferiori a 180 giorni mentre 1/3 del periodo preruolo eccedente i 4 anni sarebbe stato riconosciuto solamente dopo alcuni anni di servizio.
La Corte di Giustizia UE, nella sentenza del 30 novembre 2023, rileva che:
l’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, in particolare la sua clausola 4, mira a raggiungere l’obiettivo del miglioramento della qualità del lavoro a tempo determinato, mediante la fissazione di requisiti minimi atti a garantire l’applicazione del principio di non discriminazione, e più precisamente al fine di impedire che un rapporto di lavoro di tale natura venga utilizzato da un datore di lavoro per privare questi lavoratori di diritti riconosciuti ai lavoratori a tempo indeterminato.
Per la Corte di Giustizia UE, una normativa nazionale non può tollerare una differenza di
trattamento a danno dei docenti a tempo determinato rispetto ai quelli a tempo indeterminato.
La normativa nazionale dovrà adeguarsi alla sentenza
Come già accaduto nel caso del riconoscimento della Retribuzione Professionale Docenti ai supplenti brevi, la normativa nazionale dovrà a questo punto adeguarsi a riconoscere l’intero periodo preruolo.
Ricordiamo che, in sede di ricostruzione della carriera, dall’anno scolastico 2022-2023 sono state adottate nuove regole in attuazione delle sentenze che condannavano il nostro Paese.
Ricostruzione di carriera, le nuove regole
Vediamo come la Pubblica Amministrazione si è adeguata nei precedenti:
Con l’anno scolastico 2023-2023, infatti, è entrata in vigore una nuova regola per il conteggio dell’anzianità dei neo immessi in ruolo.
L’art. 14 del DL 13 giugno 2023 n. 69 dispone che, a decorrere dal corrente anno scolastico tutta l’anzianità debba essere considerata ai fini della ricostruzione di carriera.
Il riallineamento della carriera
Con il riallineamento della carriera, l’anzianità utile ai soli fini economici diventa interamente valida ai fini dell’attribuzione delle successive fasce stipendiali.
Il comma 3, dell’art. 4 della legge 399/88 – richiamato dall’art. 66 comma 6 del CCNL 4 agosto 1995 – sancisce che l’anzianità utile solo ai fini economici diviene interamente valida ai fini della attribuzione delle successive posizioni stipendiali secondo questo schema:
Riallineamento della carriera, attenzione alla prescrizione
Occorre tuttavia fare molta attenzione a quando si matura il diritto al riallineamento in quanto molti Istituti scolastici non provvedono automaticamente.
Il diritto si prescrive, ai fini economici, dopo 5 anni, 10 anni invece ai fini contributivi.
Si consiglia pertanto, una volta maturata l’anzianità riportata nella tabella, di fare domanda alla propria segreteria per interrompere i termini della prescrizione.