HomeEvidenzaAssegno di Inclusione, minimo 500€ agli Svantaggiati: ecco chi sono

Assegno di Inclusione, minimo 500€ agli Svantaggiati: ecco chi sono

L’Assegno di Inclusione arriverà dal prossimo gennaio, anche se le domande si sono aperte dalla mezzanotte del 18 dicembre è stato subito un boom di richieste.

Ha un valore di 500 euro mensili (in caso di reddito familiare pari a zero) elevabili in alcuni casi e possono farne domanda i nuclei familiari in cui risiedono soggetti disabili, over 60, minorenni o in condizioni di svantaggio. La circolare INPS n. 105 del 16 dicembre 2023 spiega nel dettaglio chi fa parte di quest’ultima categoria.

A chi spetta?

I destinatari dell’Assegno di Inclusione sono le persone in condizione di svantaggio e inserite in un programma di cura e assistenza dei servizi sociosanitari territoriali certificato dalla pubblica Amministrazione. Oltre che, come detto, gli ultra 60enni, i minorenni e i disabili al 46%.

Fermo restando i requisiti, chi sono nello specifico gli svantaggiati che potranno accedere all’Assegno di Inclusione? Li elenca INPS nella circolare n. 105:

  1. persone con disturbi mentali, in carico ai servizi sociosanitari ai sensi degli articoli 26 e 33 del D.P.C.M. 12 gennaio 2017, compresi gli ex degenti di ospedali psichiatrici;
  2. persone in carico ai servizi sociosanitari o sociali e persone con certificata disabilità fisica, psichica e sensoriale, non inferiore al 46 per cento, che necessitano di cure e assistenza domiciliari integrate, semiresidenziali, di supporto familiare, ovvero inseriti in percorsi assistenziali integrati ai sensi degli articoli 21 e 22 del D.P.C.M. 12 gennaio 2017;
  3. persone con problematiche connesse a dipendenze patologiche, inclusa la dipendenza da alcool o da gioco, o con comportamenti di abuso patologico di sostanze, inseriti in programmi di riabilitazione e cura non residenziali presso i servizi sociosanitari, ai sensi degli articoli 28 e 35, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017;
  4. persone vittime di tratta, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24 “Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime”, in carico ai servizi sociali o sociosanitari;
  5. persone vittime di violenza di genere in carico ai servizi sociali o sociosanitari, ai sensi dell’articolo 24, comma 1, lettera r, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, in presenza di un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria oppure dell’inserimento nei centri antiviolenza o nelle case rifugio;
  6. persone ex detenute, definite svantaggiate ai sensi dell’articolo 4, della legge 381 del 1991, nel primo anno successivo al fine pena e persone ammesse alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all’esterno in carico agli Uffici per l’Esecuzione Penale Esterna, definite svantaggiate ai sensi del medesimo articolo, fermo restando il soddisfacimento del requisito di cui all’articolo 2, comma 2, lettera d), del decreto-legge n. 48 del 2023;
  7. persone individuate come portatrici di specifiche fragilità sociali e inserite in strutture di accoglienza o in programmi di intervento in emergenza alloggiativa di cui all’articolo 22, comma 2, lettera g) della legge n.328 del 2000, in carico ai servizi sociali;
  8. persone senza dimora iscritte nel registro di cui all’articolo 2, comma 4, della legge 24 dicembre 1954, n.1228, le quali versano in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un’abitazione in autonomia, come definite all’articolo 2, comma 4, lettera b) del decreto legislativo n. 112 del 2017, in carico ai servizi sociali territoriali, anche in forma integrata con gli enti del Terzo Settore; ovvero persone, iscritte all’anagrafe della popolazione residente, in condizione di povertà estrema e senza dimora, definite tali ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del decreto interministeriale 30 dicembre 2021 di approvazione del Piano povertà, in quanto:
    • vivono in strada o in sistemazioni di fortuna;
    • ricorrono a dormitori o strutture di accoglienza notturna;
    • sono ospiti di strutture, anche per soggiorni di lunga durata, per persone senza dimora;
    • sono in procinto di uscire da strutture di protezione, cura o detenzione, e non dispongono di una soluzione abitativa; che siano in carico ai servizi sociali territoriali, anche in forma integrata con gli enti del Terzo Settore;
  9. neomaggiorenni, di età compresa tra i diciotto e i ventuno anni, che vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria che li abbia collocati in comunità residenziali o in affido eterofamiliare, individuati come categoria destinataria di interventi finalizzati a prevenire condizioni di povertà ed esclusione sociale in attuazione dell’articolo 1, comma 250, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in carico ai servizi sociali o sociosanitari.

Alcune di queste categorie erano escluse dal Reddito di Cittadinanza. I senzatetto, per esempio, pur vivendo in condizioni di povertà assoluta, per accedere al RdC avrebbero dovuto risiedere in Italia da almeno 10 anni. Per l’Assegno di Inclusione, invece, ne bastano 5, di cui gli ultimi due in maniera continuativa.

Domanda AdI, gli svantaggiati cosa devono presentare?

Il richiedente l’Assegno di Inclusione che si trova in una delle condizioni di svantaggio sopraelencate deve, in fase di presentazione della domanda, auto dichiarare il possesso della relativa certificazione specificando:

  • l’amministrazione che l’ha rilasciata;
  • il numero identificativo, ove disponibile;
  • la data di rilascio;
  • l’avvenuta presa in carico e l’inserimento in un progetto personalizzato o in un programma di cura, con l’indicazione della decorrenza e specificando l’amministrazione responsabile del progetto o del programma, se diversa dall’amministrazione che ha certificato la condizione di svantaggio.
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