E’ possibile avere l’Assegno di Inclusione nel 2024 se si intende presentare domanda per la Disoccupazione Agricola o la si è già presentata. Le due prestazioni Inps non sono affatto incompatibili. Lo precisa la circolare Inps del 16 dicembre scorso: l’AdI è compatibile con qualunque strumento di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria.
E tale è la Disoccupazione Agricola che per gli stagionali dell’agricoltura che va a indennizzare le giornate di non lavoro relativamente al biennio precedente. Requisito principale è infatti avere almeno 102 giornate tra l’anno a cui si riferisce il sostegno e l’anno precedente.
Operai Agricoli, a quanto ammonta l’Assegno di Inclusione
L’importo dell’Assegno di Inclusione varia da un minimo di 480 euro annui (40 euro mensili) a un massimo di 6.000 euro annui (500 euro mensili). In presenza di nuclei familiari compositi e con un reddito da lavoro (o assimilato) molto ridotto o pari a zero i 500 euro devono considerarsi come importo minimo.
Ad esempio il nucleo composto da 3 membri (con 1 minore) con un reddito familiare inferiore a 6.000 euro annui (reddito da lavoro o assimilato rilevante ai fini Irpef come quello della Disoccupazione Agricola), poniamo di 5.000 euro deve moltiplicare tale importo per il corrispondente parametro di equivalenza, come indicato dal Grafico del Ministero del Lavoro.
In questo caso l’Assegno di Inclusione sarà pari a 1.900 euro annui, 158 euro mensili. Importi superiori sono previsti per il rimborso delle spese si affitto. Di fatto l’Assegno di Inclusione altro non è che una integrazione al reddito.
Come si calcola il Reddito Familiare ai fini AdI?
Per calcolare il reddito familiare devono essere esclusi, cioè sono detratti i trattamenti assistenziali inclusi nell’ISEE.
Mentre devono essere sommati:
- i trattamenti assistenziali in corso di godimento, fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi (cioè dalla condizione economica) e ricevute in ragione della disabilità;
- le pensioni dirette e indirette, in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare, con decorrenza successiva al periodo di riferimento dell’ISEE in corso di validità, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013 in materia di ISEE corrente.
I compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo che, ai sensi dell’articolo 36, comma 6, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di euro 15.000, sono inclusi nel valore del reddito familiare di cui al presente articolo ai fini della valutazione della condizione economica del nucleo familiare.