Dal 1° gennaio 2024 vi è un’importante novità per tutti i titolari di partita IVA che aderiscono al regime forfettario: l’obbligo della fatturazione elettronica.
Fattura elettronica e limite di reddito
La novità più saliente per i contribuenti che si avvalgono del c.d. regime forfettario ex Legge n.190/2014 riguarda l’obbligo generalizzato di emissione delle fatture nel formato elettronico, con decorrenza 1° gennaio 2024.
A partire dalla predetta data, infatti, cessa il regime di parziale esonero dell’obbligo di fatturazione elettronica, relativo ai contribuenti forfettari che, nell’anno solare, non conseguono ricavi o compensi superiori a 25.00 €.
Restano ferme anche per l’anno 2024, le modifiche al c.d. regime forfettario
apportate dalla precedente legge di Bilancio 2023 e, in particolare, il nuovo limite massimo di 85.000€ per i compensi o ricavi conseguiti nell’anno.
Invece per coloro che superano la soglia di 100.000 € si determina la “fuoriuscita” immediata dal regime in questione.
Regime Forfettario: cosa succede se si supera la soglia massima di 100.000€
Sul tema delle conseguenze connesse al superamento della soglia massima di compensi di 100.000€, l’Agenzia delle Entrate ha recentemente offerto dei chiarimenti con la Circolare n. 5/E del 5.12.2023.
La “fuoriuscita” immediata dal regime forfettario, comporta l’obbligo,
per il contribuente, di determinare le imposte sui redditi e l’Iva nei modi ordinari già dallo stesso anno.
Nel citato documento di prassi si è posta l’attenzione proprio sulle questioni che si determinano nel “passaggio” in corso d’anno, dal regime forfetario a quello ordinario, chiarendo, ad esempio, che:
- il momento dell’incasso del corrispettivo o del compensi per effetto del quale si supera la soglia di 100.000 € rappresenta la linea di demarcazione tra la “fuoriuscita” dal regime forfetario e l’ingresso nel regime ordinario, con conseguente obbligo di emissione di fattura con Iva (ovvero di integrazione dell’Iva nel caso di fattura già emessa in regime forfettario);
- è l’intero corrispettivo/compenso extra-soglia a dover essere assoggettato ad Iva (quindi, non solo la parte di esso eccedente il tetto complessivo di 100.000);
- la soglia di 100.000€ non deve essere ragguagliata ad anno per quei soggetti che hanno iniziato l’attività nel corso del periodo d’imposta.
In ogni caso, la gestione del “passaggio” dal regime forfettario a quello ordinario resta piuttosto complessa ed insidiosa, pertanto è consigliabile affrontare la questione avvalendosi di un consulente fiscale esperto, in modo da non incorrere in spiacevoli inconvenienti.