Per i percettori della NASpI che nel 2024 non vogliono incappare nella sospensione del sussidio c’è una data da tenere bene a mente.
Il prossimo 31 gennaio, infatti, ricorre una scadenza molto importante: se la si supera senza aver comunicato a INPS il reddito presunto per il 2024, il pagamento della NASpI sarà compromesso.
Vediamo per chi sussiste tale obbligo e come adempiervi.
NASpI 2024, comunicazione reddito presunto: per chi?
A gennaio di ogni anno, i titolari dell’indennità di disoccupazione NASpI devono notificare a INPS il reddito che presumono di riscuotere durante l’anno appena iniziato. Un obbligo, questo, che va assolto anche nel caso in cui si presupponesse un reddito uguale a 0.
Chi deve adempiere a tale obbligo? Chi è tenuto a far sapere a INPS il reddito presunto per il 2024? A dover far sapere a INPS il reddito presunto 2024 sono gli stessi che lo hanno fatto l’anno passato, quindi:
- gli iscritti alla Gestione separata Inps;
- chi svolge attività lavorativa autonoma, consentita a condizione che il reddito annuo presunto non sia superiore a 4.800 euro;
- chi riveste cariche societarie (amministratore, sindaco, revisore);
- chi è iscritto alla Gestione Artigiani e Commercianti Inps.
NASpI, quando va comunicato il reddito presunto?
La comunicazione deve essere effettuata con il Modello NASpI-Com entro il 31 gennaio 2024, pena la sospensione del sussidio.
Se il reddito presunto fosse uguale a 0 euro serve invece il Modello NASpI-Com SR 161.
Nel modello da compilare, il beneficiario NASpI dovrà indicare la data in cui ha iniziato l’attività autonoma o parasubordinata (contratto di collaborazione) che ha dato il via all’Iscrizione alla Gestione separata Inps. Va poi indicato l’anno di riferimento, vale a dire “2024″. Infine, va inserito il reddito presunto.
La comunicazione può essere fatta in autonomia, accedendo sul sito INPS con le credenziali CIE, CNS, SPID, oppure ci si può servire dell’aiuto dei Patronati.
C’è un’eccezione alla sospensione del sussidio in caso di mancata comunicazione, e l’ha annunciata INPS nel messaggio 14507 del 5 dicembre scorso: ai soggetti che abbiano comunicato per il 2023 un reddito presunto pari a “zero”, infatti, l’erogazione della prestazione non verrà sospesa, fermo restando l’obbligo di comunicazione entro il 31 gennaio 2024 nel caso in cui prevedano di produrre per l’anno 2024 un reddito diverso da “zero”.