“Ma il bonus Meloni potrà essere recuperato con il conguaglio fiscale?“ Questo chiede una nostra lettrice che si è accorta di aver superato la retribuzione imponibile di 35 mila euro.
Cosa succederà a febbraio?
Nel mese di febbraio, come sappiamo, viene effettuato il conguaglio fiscale e contributivo.
Una volta quantificato il reddito imponibile viene determinata l’imposta dovuta che, confrontata con quella pagata, genere un recupero, un rimborso o un pareggio.
Lo stesso accade con il conguaglio previdenziale dove si procede al conguaglio tra i contributi dovuti e i contributi versati. Ma cosa accade con la decontribuzione prevista dal decreto lavoro del 1° maggio scorso?
Esonero IVS, cosa dice l’INPS
La corresponsione della decontribuzione del 6 o 7% è regolata dalle disposizioni contenute nel messaggio INPS n. 1032 del 24 maggio 2023.
In base alle disposizioni contenute, il beneficio viene corrisposto su base mensile e in busta paga viene indicato come “Esonero IVS“.
Il dipendente non deve oltrepassare, per averne diritto, l’imponibile previdenziale mensile di 2.692 euro dato dal rapporto tra il limite contributivo annuo (35.000 euro) diviso per 13 mensilità.
L’imponibile mensile è dato da tutti gli emolumenti lordi previdenziali corrisposti, anche se riferiti ad anni precedenti.
Sono esclusi dal conteggio la tredicesima mensilità e l’anticipo dell’acconto del contratto 2022 – 2024 (Anticipo IVC)
Cosa succede in caso di superamento del limite di 35.000 euro?
Sebbene il cosiddetto “bonus Meloni” entri a far parte dell’imponibile fiscale, in quanto assoggettato a tassazione, lo stesso non viene riportato in alcun punto della Certificazione Unica 2024.
In caso di superamento del limite annuo dell’imponibile previdenziale di 35.000 euro, non viene effettuato alcun conguaglio.
Questo significa che da parte del datore di lavoro, non si procedere al rimborso oppure al recupero di alcuna somma erogata in quanto il bonus viene erogato in base agli eventi stipendiali di ciascuna mensilità.
Questo si è visto nel corso dell’anno 2023 quando, con il pagamento del FIS, è stato superato nella mensilità di corresponsione l’imponibile lordo mensile di 2.692 euro che ha impedito l’erogazione del bonus per il mese successivo.