HomeEvidenzaSomministrazione di Lavoro, scadenza 31 gennaio o sanzioni fino a 1.250€

Somministrazione di Lavoro, scadenza 31 gennaio o sanzioni fino a 1.250€

Ogni dodici mesi le aziende devono comunicare alle organizzazioni sindacali quanti lavoratori in somministrazione hanno utilizzato nel corso del periodo precedente e ulteriori dettagli.

Lo prevede l’art. 36 del d.lgs. 81/2015. Ma come funziona questo obbligo e quali sono le conseguenze.

Somministrazione, obbligo di comunicazione annuale

L’obbligo di comunicazione riguarda quella aziende che hanno fatto uso di lavoro in somministrazione, ex lavoro interinale, attraverso le Agenzie per il Lavoro (tra le più note Umana, Manpower, Adecco, Obiettivo Lavoro, Openjobmetis, ecc.).

La comunicazione riguarda il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, ma anche la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.

La missiva va inviata alle rappresentanze sindacali, se presenti (RSA, RSU), oppure alle sedi sindacali territoriali di Cgil, Cisl, Uil di categoria. E può essere effettuata per il tramite delle associazioni datoriali a cui l’azienda conferisce mandato. L’obbligo ha cadenza annuale e può essere comunicato con:

  • Fax;
  • Raccomandata con ricevuta di ritorno;
  • PEC.

L’obbligo non compete quei datori di lavoro che non hanno utilizzato il lavoro in somministrazione.

Scadenza 31 gennaio

Normalmente la scadenza per l’invio della comunicazione è fissata al 31 gennaio di ogni anno e con riferimento ai contratti di somministrazione instaurati nell’annualità precedente: 1-1-2023 / 31-12-2023.

Sono diversi i contratti collettivi che hanno stabilito una scadenza differente, come il CCNL Turismo. Alberghi, Pubblici esercizi, Ristorazione collettiva e commerciale e Turismo, Agenzie di Viaggi dovranno inviare tutto entro il 20 febbraio.

In caso di mancata comunicazione, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria che può variare tra 250 euro e 1.250 euro. La sanzione è applicabile anche nel caso di non corretto assolvimento dell’obbligo.

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