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Arretrati CCNL Scuola per Docenti e ATA: la verità su importi e pagamenti

C’è attesa per i pagamenti degli arretrati previsti dalla firma definitiva del rinnovo del CCNL Istruzione – Ricerca 2019-2021.

Come anticipato da TuttoLavoro24.it le spettanze stipendiali definite con l’accordo del 14 luglio 2023 non saranno erogate con il cedolino paga di febbraio. Il calendario NoiPA ha escluso anche un’emissione speciale per i docenti e Ata interessati entro il 29 del mese.

E’ evidente che si vada più in avanti. Ma a quando? Quali sono gli importi reali? Da quando decorrono?

Il comunicato Flc-Cgil

Prova a gettare luce sulla vicenda il sindacato della scuola Flc-Cgil che in una nota affronta il tema limitandosi a scrivere, però, che gli arretrati saranno attribuiti a partire dalle prossime rate mensili”. Conferma di un ulteriore slittamento a dopo febbraio.

Ipotesi verificate direttamente con gli Uffici del MEF parlano di marzo o aprile.

Secondo il sindacato di Via Leopoldo Serra l’erogazione “dovrebbe avvenire entro marzo 2024“.

Quali voci stipendiali?

Gli arretrati non riguardano lo stipendio base ma alcune voci accessorie. Per il personale docente si parla di retribuzione professionale docente (RPD), mentre per il personale ATA l’incremento concordato col nuovo CCNL riguarda il compenso individuale accessorio (CIA). Infine per i DSGA l’indennità di direzione (parte fissa).

Non solo arretrati. A tutto il personale Docente e Ata in servizio nell’anno scolastico 2022/2023 spetta un importo Una Tantum, inclusi i contratti annuali.

Queste le tabelle degli importi al netto di ritenute previdenziali e fiscali:

Decorrenza degli Arretrati

Altro aspetto di estrema rilevanza è la data di decorrenza degli arretrati. Aran e sindacati (escluso Uil Scuola Rua che non ha firmato l’intesa) hanno concordato che i minimi sono aggiornati a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Questo significa almeno 3 cose:

  • non spettano arretrati per il periodo precedente;
  • i non assunti prima di questa data sono esclusi dagli arretrati
  • i precari assunti dopo questa hanno diritto agli arretrati solo per i periodi di lavoro effettivo.

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