Giovedì 8 febbraio 2024 si è tenuto il webinar sull’Assegno di Inclusione organizzato da ANCI in collaborazione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Nell’incontro è stato affrontato il tema relativo alla definizione delle categorie di soggetti in condizione di svantaggio che possono accedere alla prestazione.
Vediamo in questo articolo quali sono i soggetti che vertono in condizione di svantaggio che possono accedere all’AdI secondo le ultime indicazioni ministeriali.
Chi sono i soggetti svantaggiati che possono accedere all’AdI?
La norma qualifica le seguenti persone nella condizione di svantaggio:
- persone con disturbi mentali in carico ai servizi sociosanitari inclusi gli ex degenti degli ospedali psichiatrici;
- persone in carico ai servizi sociosanitari o sociali e persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale avente un grado di invalidità tra il 46-66%, che necessitano di cure e assistenza domiciliari integrate, semi-residenziali, di supporto familiare o inseriti in percorsi assistenziali integrati;
- soggetti con dipendenze patologiche in carico ai servizi socio-sanitari;
- vittime di tratta in carico ai servizi sociali/sanitari;
- vittime di violenza di genere in carico ai servizi sociali/sanitari in presenza di un provvedimento dell’AutoritàGiudiziaria oppure di un inserimento nei centri antiviolenza o case rifugio;
- persone ex detenute nel 1° anno successivo al termine delle detenzione e le persone ammesse alle misure alternative alla detenzione e al lavoro;
- persone senza dimora;
- soggetti individuati come portatori di fragilità sociali e inserite in strutture di accoglienza o in programmi di intervento in emergenza alloggiava in carico ai servizi sociali;
- maggiorenni di età compresa tra i 18-21 anni che vivono fuori dalla famiglia di origine a seguito di un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, in carico ai servizi sociali e/o sociosanitari.
Condizione di svantaggio e la presa in carico
Per accedere all’Assegno di Inclusione non è sufficiente possedere la sola condizione di svantaggio, ma è necessario la presa in carico sociale o sociosanitaria e l’inserimento in un percorso di accompagnamento o di un progetto di assistenza individuale.
L’assenza di una presa in carico sociale o sociosanitaria e l’inserimento in un percorso di accompagnamento non da diritto al rilascio dell’attestazione o certificazione di svantaggio. Attestazione, che come visto, deve essere indicata in fase di presentazione della Domanda AdI.
Condizione di svantaggio per RdC vale ai fini dell’AdI?
Diversi soggetti che erano beneficiari dell’RdC qualificati come soggetti in condizione di svantaggiati si sono visti respingere la domanda dell’Assegno di Inclusione.
Per molte persone la domanda AdI è stata respinta perché non sussiste la condizione di svantaggio in quanto lo svolgimento della valutazione delle condizioni di bisogno, come quella realizzata attraverso l’analisi preliminare del Reddito di Cittadinanza e l’attribuzione della sola assistenza economica non è sufficiente per qualificare il soggetto/nucleo familiare in condizione di svantaggio.
E’ necessario quindi la presa in carico finalizzata all’inserimento del soggetto in un percorso di accompagnamento o di un progetto di assistenza individuale.
Presentazione della domanda AdI
Il soggetto che rientra nella condizione di svantaggio e per la quale sussiste la presa in carico dai servizi sociali/sociosanitari, deve auto dichiarare il possesso della certificazione in fase di presentazione della domanda di AdI, specificando:
- l’amministrazione che l’ha rilasciata e data di rilascio
- Il numero identificativo, se reso disponibile;
- l’avvenuta presa in carico e l’inserimento in un progetto personalizzato o in un programma di cura, specificando l’amministrazione responsabile del progetto o del programma, se diversa dall’amministrazione che ha certificato la condizione di svantaggio.
La schermata che appare sul sito Inps, durante la procedura, è la seguente:
Segue la parte relativa alle informazioni del Soggetto in condizioni di svantaggio: