Chi non ha ricevuto l’accredito NASpI del mese di febbraio, rischia di non avere l’accredito neppure per il mese di marzo.
Non è un’azione casuale, quella dell’INPS, ma conseguenza di un inadempimento del disoccupato che non ha rispetta la scadenza del 31 gennaio 2024 per l’invio del Reddito Presunto.
Inadempimento nei confronti di INPS
Inps ogni anno fa sapere ai percettori del trattamento di disoccupazione che occorre comunicare il reddito che si presume di conseguire nell’anno appena iniziato. L’adempimento ha una scadenza pressoché fissa: 31 gennaio.
Chi non la rispetta incade nella sospensione del trattamento di disoccupazione. Tale sanzione può prolungarsi fino a quando il disoccupato non comunica il reddito presunto.
NASpI non arrivata a febbraio, può succedere anche a marzo
E’ questo il motivo per cui molti disoccupati non hanno ricevuto il consueto bonifico da Inps a febbraio 2024. Basta una distrazione e Inps procede al blocco, che può perdurare anche a marzo se non si provvede a “regolarizzare”.
Per cui, in estrema sintesi:
- a febbraio non si è ricevuta la NASpI di competenza gennaio 2024,
- a marzo si rischia di non ricevere la NASpI di competenza febbraio 2024.
Comunicazione Reddito Presunto ai fini NASpI
Il reddito presunto deve essere comunicato anche se il valore indicato è pari a zero, cioè se si presume di non conseguire alcun reddito. Il Modello messo a disposizione da Inps per questa comunicazione è il Modulo NASpI Com SR 161 che – come detto – doveva essere inviato entro il 31 gennaio 2024 (scaricalo qui).
Secondo quanto precisato da Inps tale comunicazione deve essere effettuata da coloro che durante il 2023 hanno dichiarato il reddito annuo presunto indicando un valore reddituale diverso da “zero”.
Nessuna sospensione a gennaio, invece, per soggetti che abbiano invece comunicato per il 2023 un reddito presunto pari a “zero”. Per loro resta fermo l’obbligo di comunicazione entro il 31 gennaio 2024 nel caso in cui prevedano di produrre per l’anno 2024 un reddito diverso da “zero”.
Il modello NASpI Com va inviato in uno solo di questi casi:
- iscrizione alla Gestione separata Inps;
- svolgimento attività lavorativa autonoma, consentita a condizione che il reddito annuo presunto non sia superiore a 4.800;
- se si riveste cariche societarie (amministratore, sindaco, revisore);
- iscrizione alla Gestione Artigiani e Commercianti inps.
Per mettersi in regola è sufficiente rivolgersi agli Istituti di Patronato oppure accedere al sito Inps a questo link diretto, autenticandosi con SPID, CIE, CNS, e seguire le istruzioni.
Se la comunicazione avviene entro i primi giorni di marzo è possibile avere la lavorazione e l’accredito entro fine mese.