Una volta terminata l’indennità di disoccupazione NASpI, il percettore può pensare di fare domanda per l’Assegno di Inclusione, il sussidio che da quest’anno sostituisce il Reddito di Cittadinanza.
NASpI e Assegno di Inclusione non sono incompatibili: si può avere l’una e l’altro. Tuttavia, può essere utile attendere di aver terminato la NASpI prima di presentare la domanda per l’AdI. Vediamo perché.
Assegno di Inclusione: requisiti economici
L’Assegno di Inclusione spetta solo alle famiglie in cui c’è almeno un soggetto o disabile, o minorenne, o ultra 60enne o svantaggiato. Ma non basta. I requisiti economici per accedere alla misura, infatti, sono molto stringenti.
Per averlo occorre che l’ISEE non superi i 9.360 euro e che il reddito familiare sia inferiore a una soglia di 6.000 euro annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza.
Pertanto, INPS accetta la domanda di AdI solo se queste condizioni sono rispettate (oltre a tutti gli altri requisiti, naturalmente).
NASpI compatibile con AdI
Per i titolari di indennità di disoccupazione (NASpI, agricola o DIS-COLL) rispettare la soglia reddituale dei 6.000 euro e il limite ISEE dei 9.360 euro può essere più complicato. Tali prestazioni, infatti, concorrono a determinare il reddito familiare.
Lo conferma il Ministero del Lavoro, nella sezione dedicata alle FAQ dell’Assegno di Inclusione:
I percettori di un qualsiasi tipo di indennità per la disoccupazione involontaria possono quindi fare domanda di Assegno di Inclusione. Anche i braccianti agricoli quindi. Tuttavia, per fare in modo che la disoccupazione non sia conteggiata nel reddito familiare, può essere utile aspettare che questa sia terminata prima di inviare l’istanza di AdI.
In buona parte dei casi l’attesa sta volgendo al termine: tra marzo e aprile, infatti, buona parte dei lavoratori stagionali in NASpI da dopo l’estate terminerà il sussidio.