Le ferie sono irrinunciabili e l’Amministrazione pubblica deve adottare comportamenti volti ad assicurare che il lavoratore sia messo in condizione di fruirle.
E’ questo il succo dell’indicazione ARAN alle strutture pubbliche dislocate su tutto il territorio nazionale. Niente monetizzazione dunque, il lavoratore deve poter godere del periodo di riposo utile al recupero delle energie psicofisiche, a tutela della sua salute e dello sviluppo della sua personalità complessiva, secondo il dettato costituzionale.
All’interno del documento ARAN si prendono a riferimento principi di natura costituzionale e legale, inseriti oramai anche in tutti i contratti collettivi nazionali di lavoro, dei comparti pubblici, ma anche del lavoro privato.
Principi fondamentali sulla fruzione delle Ferie
Questi i capisaldi della normativa sulla fruzione delle ferie:
- vanno fruite nel corso di ciascun anno solare, secondo le richieste del dipendente, compatibilmente con le esigenze di servizio;
- le ferie possono essere frazionate in più periodi nel corso dell’anno;
- il dipendente ha diritto ad andare in ferie per almeno due settimane continuative
- nel periodo 1 giugno – 30 settembre;
- fruizione delle ferie nell’anno successivo a quelli di maturazione e comunque entro i 18 mesi successivi.
Obblighi della Pubblica Amministrazione
Non ci sono solo i principi legali e contrattuali a governare il diritto alle ferie. Sulla materia è intervenuta anche la giurisprudenza che in più di un’occasione ha stabilito che resta “onere dell’amministrazione vigilare sulla fruizione delle ferie da parte dei lavoratori e, di conseguenza, sul rispetto dei termini temporali previsti”.
Vigilare sulla fruizione significa che il datore di lavoro pubblico deve attivarsi perché il dipendente fruisce delle ferie annuali retribuite. Come? Attraverso comunicazioni formali inviate “in tempo utile” per favorirne la programmazione e la fruizione. Anche con riguardo alle ferie residue. Principio enunciato di recente dalla Corte UE 18.01.2024 con la causa del C-218/22, punti da 48 a 50.
“Si deve concludere – scrive l’ARAN nel documento – che, pur non potendosi escludere casi eccezionali che rendono di fatto impossibile la fruizione delle ferie nei tempi stabiliti contrattualmente (come, ad esempio, un lungo periodo di malattia), in via ordinaria, l’amministrazione ha l’onere di pianificare le ferie dei lavoratori con un certo preavviso, monitorando le ferie residue in capo ad ogni dipendente per agevolarlo ad esercitare in modo effettivo il proprio diritto”.