HomeEvidenzaEsami di Maturità 2024, questi i compensi per Commissari e Presidente

Esami di Maturità 2024, questi i compensi per Commissari e Presidente [FOTO]

Tra meno di tre mesi tutti gli studenti di quinta superiore si troveranno ad affrontare gli esami di maturità 2024.

A fine gennaio sono uscite le materie oggetto di seconda prova e dunque anche i commissari interni ed esterni, che è possibile conoscere cliccando qui.

La commissione per gli esami di maturità è composta da:

  • presidente di commissione;
  • tre commissari interni;
  • tre commissari esterni.

Abbiamo già visto le modalità di scelta sia dei commissari interni che dei commissari esterni (gio 21), molto diverse tra di loro.

Ai docenti che formano la commissione per gli esami di maturità 2024 spetta anche un compenso, che va oltre la retribuzione mensile che percepiscono normalmente. Tali compensi sono disciplinati dal decreto interministeriale del 24 maggio 2007, cui è seguita la nota n. 7054 del 2 luglio 2007.

Compensi

I compensi per la commissione d’esame sono i seugenti:

  • Presidente: 1.249 euro in una commissione con due classi; è ridotto alla metà in una commissione con una classe sola;
  • Commissario esterno: 911,00 euro in una commissione con due classi; è ridotto alla metà in una commissione con una classe sola;
  • Commissario interno: 399,00 euro per una classe; se opera su più classi e/o commissioni, spetta una sola quota aggiuntiva;
  • Commissario sostituto del presidente: maggiorazione del 10% del compenso spettante;
  • Segretario della sottocommissione: nessun compenso;
  • Docente di sostegno, esperto liceo musicale, esperto esterno: nessun compenso;
  • Docente in sorveglianza durante le prove scritte: nessun compenso.

Ricordiamo che tutti i compensi sopraindicati sono al lordo.

Quote trasferte

Ci sono poi anche dei compensi legati alle trasferte:

  • costituiti da una quota forfettaria determinata in base ai tempi di percorrenza tra la sede di servizio o residenza e la sede d’esame; tra la sede di servizio e di residenza si considera quella più vicina (sempre in termini di tempo di percorrenza) alla sede d’esame;
  • per l’individuazione dei tempi di percorrenza si fa riferimento agli orari ufficiali dei mezzi di linea extra-urbani più veloci, in vigore all’inizio delle operazioni d’esame. In caso di sedi d’esame raggiungibili solo con la combinazione di più mezzi di trasporto extra-urbani, il tempo di percorrenza è dato dalla somma dei tempi risultanti dagli orari ufficiali. Qualora manchi il collegamento che consenta di raggiungere la sede d’esame in tempo utile, si fa riferimento al collegamento più veloce esistente nell’arco della giornata.

Per maggiore chiarezza riportiamo la Tabella 1 allegata al decreto sopramenzionato.

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