Lo stipendio dei lavoratori dipendenti delle aziende del settore della Cooperazione Alimentare salirà di 280 euro al mese.
Lo prevede l’accordo di rinnovo del CCNL Cooperazione Alimentare 2023-2027 scaduto il 30 novembre 2023, come da annuncio dei 3 sindacati firmatari Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil. Vediamo i dettagli del rinnovo che introduce novità anche con riguardo ai diritti e al welfare.
Nuovi aumenti retributivi
L’aumento di 280 euro si pone in linea di continuità con l’accordo di rinnovo del CCNL Alimentare Industria sottoscritto a fine febbraio, che prevede l’erogazione di medesimi adeguamenti retributivi ai lavoratori.
Per i lavoratori delle aziende della Cooperazione Alimentare al parametro 137 i 280 euro di aumento si dividono tra:
- 214 euro in più sul Trattamento economico minimo;
- 66 euro quale Incremento Aggiuntivo della retribuzione.
Le novità economiche sviluppano un montante complessivo di 10.236 euro che garantisce – scrivono i sindacati nella nota – “un’adeguata tutela del potere di acquisto”.
Welfare contrattuale: +5,5 euro
Più risorse a vantaggio dei lavoratori sul lato del welfare contrattuale che viene elevato di ulteriori 5,5€ mensili per ogni lavoratore. C’è inoltre l’impegno a migliorare le prestazioni del fondo sanitario e verrà attivata una copertura assicurativa per il rischio morte.
Per il fondo di previdenza complementare, Previdenza Cooperativa, il contributo a carico delle aziende è stato innalzato all’1,5% (+0,3%).
Riduzione Orario di Lavoro
Il nuovo CCNL prevede anche una revisione della disciplina dell’orario di lavoro che entrerà a regime in 2 step:
- a partire dal 1° gennaio 2026 coloro che lavorano su 18 e 21 turni avranno una riduzione di 4 ore a cui si aggiungeranno altre 4 ore l’anno successivo,
- dal 1° gennaio 2027 la ulteriore riduzione di 4 ore si applicherà a tutti i lavoratori e le lavoratrici.
Ulteriori modifiche potranno essere realizzate con le Rsu a livello aziendale, in caso di investimenti tecnologici che potrebbero impattare su produttività e occupazione.
Percentuali di ricorso sul Contratto a termine
Viene dimezzata la percentuale complessiva massima di ricorso ai contratti a termine, somministrazione (anche staff leasing), che passa dal 50% al 25% rispetto ai contratti a tempo indeterminato. Una scelta che va nella direzione di promuovere tipologie contrattuali stabili.