Finalmente NoiPA ha sbloccato gli arretrati, fermi dal mese di febbraio 2024, riguardanti il personale a tempo determinato di tutti i comparti, compresa la Scuola.
Il comunicato è uscito nella mattinata dell’11 giugno 2024.
NoiPA sblocca questi pagamenti
I pagamenti sbloccati riguardano i conguagli fiscali e contributivi tenuti fermi in seguito alle cessazioni dei rapporti di lavoro per diversi motivi.
Il conguaglio fiscale riguarda la differenza tra le imposte dovute e le imposte pagate.
Il conguaglio contributivo, invece, riguarda la differenza tra i contributi dovuti al fondo pensione dai dipendenti e quelli effettivamente versati.
Il pagamento con emissione speciale
I conguagli fiscali e contributivi saranno pagati con l’emissione speciale prevista per il giorno 18 giugno, quindi un secondo cedolino, diverso da quello ordinario di giugno.
Il pagamento sarà effettuato per tutti i conguagli a credito superiori ad un euro.
NoiPA ha comunicato che non provvederà al pagamento dei crediti, oltre che per i conguagli sotto l’euro, anche per le partite chiuse per decesso del dipendente.
Il comunicato ufficiale di NoiPA
Ecco il comunicato ufficiale di NoiPA N. 075 dell’11 giugno 2024 in ESCLUSIVA:
Chi non è interessato all’emissione?
I dipendenti ai quali non è stato effettuato il conguaglio fiscale, è costretto a presentare la dichiarazione dei redditi.
Di chi si tratta?
Rilascio CU a personale cessato fino al 31 gennaio 2024
Nelle certificazioni uniche relative al personale cessato dal 1° gennaio 2023 fino al 31 gennaio 2024 non sarà effettuato il conguaglio fiscale.
Nello stesso tempo non saranno presenti i seguenti dati:
- detrazioni d’imposta (che saranno parametrate automaticamente digitando il numero dei giorni in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi)
- saldo addizionale regionale;
- saldo addizionale comunale.
Nel campo annotazioni sarà presente la seguente dicitura:
“conguaglio fiscale non effettuato, obbligo di dichiarazione dei redditi”
Il caso dei supplenti brevi
Anche per i supplenti brevi non viene effettuato il conguaglio fiscale. Analogamente a quanto accade ai cessati, non saranno indicati i seguenti dati:
- detrazioni d’imposta;
- saldo addizionale regionale;
- saldo addizionale comunale;
- acconto addizionale comunale;
Nel campo annotazioni sarà presente la seguente dicitura:
“conguaglio fiscale non effettuato, obbligo di dichiarazione dei redditi”