Cesserà il 1° luglio 2024 l’efficacia della norma di Bilancio che aveva rinnovato il Bonus fiscale per i lavoratori del turismo, stagionali e del settore termale.
Si tratta del beneficio che prevede la detassazione della retribuzione corrisposta per le ore di straordinario festivo e lavoro notturno. Una norma scarsamente applicata dalle aziende del settore turistico anche per l’assenza di idonee indicazioni da parte del Ministero del Lavoro.
Cosa prevedeva l’agevolazione
Il Bonus non era quantificabile in un importo fisso, ma in un’agevolazione, chiamata Trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario.
Le ultime istruzioni dell’Agenzia delle Entrate risalgono al 7 marzo scorso.
Nel cedolino di giugno ancora possibile avere il Bonus
Applicabile ai soli lavoratori con reddito annuo fino a 40.000 euro, la misura aveva per il 2023 uno stanziamento enorme, rispetto al tiraggio effettivo, pari a 54,7 milioni di euro.
La norma era stata voluta dalla Ministra per il Turismo Daniela Santanché, e aveva fatto la sua comparsa, per la prima volta in uno scorcio dell’estate 2023. Per questo motivo era stato ribattezzato “Bonus Estate”.
Prorogata per i soli primi sei mesi del 2024, esce di scena – inspiegabilmente – proprio nel clou della stagione turistica. Quando si intensifica il ricorso al lavoro straordinario festivo e notturno, per l’aumento di eventi, flussi e commesse.
I lavoratori del turismo e del settore termale vedranno gli ultimi benefici con il cedolino paga di competenza di giugno (salvo conguagli, comunque ammissibili, nel cedolino successivo).
Il datore di lavoro potrà recuperare gli emolumenti versati al lavoratori attraverso compensazione, utilizzando il codice tributo “1702″ all’interno del modello F24.