Dal 1° ottobre 2024 per lavorare nei cantieri, aziende e lavoratori autonomi dovranno essere in possesso della Patente a Crediti. Il nuovo “Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti“ messo in campo dal Governo Meloni, che promette di ridurre gli incidenti e le morti sul lavoro.
Uno dei temi ancora aperti, oggetto di dibattito in queste settimane, in attesa della firma del Ministro del Lavoro sulla bozza di decreto attuativo, è il campo di applicazione dei nuovi obblighi. Chi sono i esattamente i soggetti obbligati?
Per dare una prima risposta occorre leggere l’art. 29, comma 19, della legge n. 56/2024 di conversione del Decreto legge PNRR.
Soggetti obbligati
La patente a crediti deve essere posseduta da tutte le imprese e i lavoratori autonomi che intervengono, per lo svolgimento di qualsiasi attività, in un cantiere temporaneo o mobile. La definizione di ‘cantiere’ è offerta dal Testo Unico in materi di salute e sicurezza, D.Lgs. 81/2008.
Si legge è denominato “cantiere”: “qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’allegato X“. L’elencazione qui è varia e ricomprende tipologie di attività di impresa o lavoratori autonomi, che svolgono lavorazioni diverse:
- costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro;
gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.
Esclusi dalla nuova Patente a Crediti
Sono escluse le imprese, gli autonomi e i professionisti che entrano solo per effettuare “mere forniture o prestazioni di natura intellettuale”.
Come – ad esempio – il fornitore di calce, cemento, vernici, attrezzature o laterizi (più delle volte un commerciante), ma anche il geometra, l’architetto o il geologo che entra per eseguire dei semplici rilievi. Insomma quelle attività – intellettuali o anche manuali – che non richiedono la posa in opera da parte del soggetto esterno.