Durante l’estate molti docenti hanno percepito la NASpI, l’indennità di disoccupazione che INPS riconosce a chi perde involontariamente l’impiego. In particolare, quelli con contratto in scadenza al 30 giugno.
Ma nel caso in cui questo mese riprendessero a lavorare, la fruizione della NASpI subirebbe inevitabilmente delle modifiche. A seconda dei casi, INPS può sospenderla o revocarla. Vediamo.
L’indennità è compatibile con un lavoro?
Come detto, requisito imprescindibile per accedere alla NASpI è aver perso il lavoro contro la propria volontà. Quindi perché si è stati licenziati (non per giusta causa) o perché il contratto è scaduto e non è stato rinnovato. Ciò vale per tutti, anche per i docenti e tutto il personale scuola in generale.
Ma non appena si trova un nuovo impiego INPS va avvertito immediatamente perché la fruizione della NASpI a questo punto cambia. Cambia a seconda del tipo di contratto e del tipo di retribuzione che il nuovo lavoro prevede:
- in caso di rioccupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a sei mesi e/o con un reddito annuo presunto superiore a 8.145 euro, la NASpI decade;
- in caso di rioccupazione con contratto di lavoro subordinato inferiore a sei mesi e con un reddito annuo presunto inferiore a 8.145 euro, si ha diritto alla prestazione a condizione che venga comunicato all’INPS il reddito annuo presunto.
In questo secondo caso quindi la NASpI viene corrisposta come un’integrazione al reddito: se si richiede il “cumulo”, infatti, si potrà continuare a percepire la NASpI ridotta in misura pari all’80% del reddito presunto. Altrimenti, se non si opta per il cumulo, l’erogazione dell’indennità viene sospesa durante i mesi di lavoro. Non appena il contratto terminerà, l’indennità riprenderà in automatico, senza bisogno di presentare una nuova domanda.
Docenti in NASpI, che fare
Quanto detto sopra vale anche per quei docenti al momento percettori di NASpI ma che hanno ripreso a lavorare dal 2 settembre (tecnicamente dal 1° settembre).
Coloro che verranno chiamati per effettuare delle supplenze brevi inferiori a 6 mesi potrebbero continuare a percepire la NASpI, se il loro reddito prodotto dalla professione di insegnante non supera gli 8.145 euro annui.
Non ha più diritto a percepire l’indennità di disoccupazione, invece, il docente in NASpI che viene assunto per un periodo superiore ai 6 mesi (supplenza annuale). In questo caso l’interessato dovrà comunicare all’INPS di essere stato assunto entro 5 giorni dalla presa di servizio: quindi entro il 6 settembre.
Per farlo, il docente neoassunto potrà rivolgersi a un patronato o procedere autonomamente accedendo, con le proprie credenziali SPID, alla sezione dedicata del sito Inps. Il docente potrà poi presentare una nuova domanda per la NASpI al termine del contratto (30 giugno o 31 agosto 2025).