Minori, spettano 333,33 euro mensili da Inps per il periodo della frequenza scolastica. È la misura denominata Indennità di Frequenza prevista per agevolare l’inserimento scolastico e sociale dei ragazzi con disabilità. Il trattamento spetta fino a quando compiono 18 anni.
Il trattamento spetta per i casi in cui l’ente previdenziale non ritiene ci siano i presupposti per l’erogazione dell’indennità di accompagnamento.
Accertamento medico
Prima di presentare domanda all’INPS per via telematica, anche attraverso il supporto di un Patronato, occorre recarsi dal Pediatra o dal Medico di base. Importante è che il Medico sia abilitato dall’INPS.
Al medico curante dovrà essere richiesta la compilazione e l’invio telematico del certificato medico, cd. Certificato medico introduttivo. Dall’invio del certificato medico introduttivo il richiedente avrà tempo 90 giorni per inoltrare la domanda a Inps.
A seguito dell’invio della domanda l’ente previdenziale convoca il soggetto istante per la visita di accertamento sanitario, che sarà eseguita da un’apposita Commissione Medica. I tempi di convocazione sono ridotti a 15 giorni nel caso di affezioni da patologie oncologiche.
Requisiti
L’indennità di frequenza spetta solo ai minori. La sua erogazione cessa al momento del compimento dei 18 anni di età.
Nell’ambito dell’accertamento sanitario, la competenze Commissione Medica nominata da Inps valuta il riconoscimento di:
- difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della minore età,
- oppure una perdita uditiva superiore a 60 decibel nell’orecchio migliore nelle frequenze 500, 1.000 e 2.000 hertz.
L’erogazione dell’indennità è collegata alla frequenza obbligatoria di:
- centri ambulatoriali specializzati in trattamenti terapeutici, nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap;
- scuole pubbliche o private a partire dagli asili nido, oppure a centri di formazione professionale.
L’indennità di frequenza viene corrisposta per un massimo di 12 mensilità e il suo importo, pari a 333,33 euro mensili, è rivalutato annualmente da Inps.
Altri requisiti soggettivi sono:
- cittadinanza italiana;
- per i cittadini stranieri comunitari: iscrizione all’anagrafe del comune di residenza;
- per i cittadini stranieri extracomunitari: permesso di soggiorno di almeno un anno
(art. 41 TU immigrazione); - residenza stabile e abituale sul territorio dello stato.
Incompatibilità con altri trattamenti INPS
Fatta salva la facoltà di optare per un trattamento più favorevole, l’indennità di frequenza è incompatibile con:
- qualsiasi forma di ricovero;
- l’indennità di accompagnamento per invalido civile totale (art. 4, c. 4, Legge 104/92);
- l’indennità di accompagnamento per i ciechi totali;
- la speciale indennità prevista per i ciechi parziali;
- l’indennità di comunicazione prevista per i sordi prelinguali.
Requisiti economici
La domanda può essere presentata dal richiedente cha ha un reddito l’anno 2024 di 5.725,46 euro. La soglia è stabilita annualmente.