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Niente Bonus 800€ e Pensione per chi non rispetta la scadenza del 31 ottobre

Entro il mese di ottobre c’è una scadenza da tenere a mente. La stessa riguarda sia i lavoratori autonomi sia una parte dei pensionati.

Il 31 ottobre è la data da cerchiare sul calendario. Vediamo cosa devono fare entro questa data i soggetti interessati.

Domanda di ISCRO, scadenza il 31 ottobre

Inizia il conto alla rovescia per chi ancora non avesse presentato domanda per l’ISCRO. L’ISCRO è l’Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa riconosciuta dall’INPS ai lavoratori autonomi titolari di partita IVA.

Possono presentarne domanda i lavoratori iscritti alla Gestione Separata dell’INPS che:

  • non sono titolari di trattamento pensionistico diretto e non sono assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
  • non beneficiano dell’Assegno di Inclusione;
  • non percepiscono NASpI, DIS-COLL, ALAS e l’indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo;
  • non percepiscono compensi per cariche elettive e/o politiche;
  • hanno prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 70% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei due anni precedenti all’anno che precede quello di presentazione della domanda;
  • hanno dichiarato, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 12.000 euro;
  • sono in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
  • sono titolari di partita IVA attiva.

Il suo importo varia da un minimo di 250 euro a un massimo di 800 euro al mese e dura 6 mesi. Le domande sono aperte sul sito dell’INPS, come detto fino al prossimo 31 ottobre.

Pensionati titolari di redditi da lavoro autonomo

In scadenza il 31 ottobre anche i termini per l’invio, da parte dei pensionati, della dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo riferiti al 2023 e oggetto del divieto parziale di cumulo con le prestazioni pensionistiche.

L’obbligo di dichiarare i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo conseguiti l’anno passato non vale per tutti i pensionati. Sono esenti, in quanto non soggetti al divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo, i seguenti soggetti:

  • i titolari di pensione e assegno di invalidità avente decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1994;
  • i titolari di pensione di vecchiaia. Dal 1° gennaio 2001 infatti le pensioni di vecchiaia a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima e delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi, sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, indipendentemente dall’anzianità contributiva utilizzata per il riconoscimento e la liquidazione della prestazione;
  • i titolari di pensione di vecchiaia liquidata nel sistema contributivo, in quanto dal 1° gennaio 2009 tale pensione è totalmente cumulabile con i redditi da lavoro;
  • i titolari di pensione di anzianità e di trattamento di prepensionamento a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, in quanto dal 1° gennaio 2009 tali prestazioni sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro;
  • i titolari di pensione o assegno di invalidità a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni.

Tutti gli altri hanno l’obbligo di comunicare i redditi all’INPS entro il mese di ottobre. Chi non rispetta la scadenza dovrà versare all’Ente previdenziale di appartenenza una somma pari all’importo annuo della pensione percepita nell’anno cui si riferisce la dichiarazione medesima.

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